Ricorsi standard per i collaboratori
Pubblicato il 29 marzo 2006
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L’Inps, con il messaggio n. 9538 del 28 marzo 2006, diffonde un massimario di casi-tipo per i ricorsi presentati dagli iscritti alla gestione separata in materia di prestazioni a sostegno del reddito, dopo la decisione dell’Istituto – circolare 13/2006 - di riattribuire alle direzioni regionali la fase istruttoria. Nell’articolo sono trattati i seguenti casi per la gestione separata:
- indennità di maternità o paternità (sono esaminati i casi di mancanza del requisito contributivo minimo, disciplinato dall’articolo 1 del Dm 4 aprile cui il ricorso verrà respinto);
- indennità per degenza ospedaliera (il ricorso verrà respinto se nei 12 mesi che precedono il giorno del ricovero non risultino accreditati almeno tre mesi, anche non continuativi, dalla contribuzione dovuta alla gestione separata, mentre verrà accolto se chi chiede l’indennità risulti cancellato dalla gestione separata al momento del ricovero, ma possa far valere il requisito contributivo di tre mesi nell’anno che precede tale momento);
- assegno per il nucleo familiare (il ricorso sarà accolto nei casi di reddito del nucleo derivante per il 70% da lavoro dipendente e di reddito del nucleo derivante per il 70% da lavoro dipendente e da lavoro parasubordinato, in base alla circolare 25/2006 dello stesso Istituto).
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