Ricorsi amministrativi INPS, emanato il nuovo regolamento
Pubblicato il 23 febbraio 2023
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Con la delibera 18 gennaio 2023, n. 8, l’Istituto previdenziale ha emanato il nuovo regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS. Trascorsi quasi dieci anni dall’emanazione del precedente regolamento adottato con la determina presidenziale 20 dicembre 2013, n. 195, il Consiglio di amministrazione dell’Istituto previdenziale ha ritenuto necessario adottare un nuovo ed unico Regolamento delle decisioni in materia di ricorsi amministrativi che disciplini in maniera sistematica il contenzioso amministrativo afferente alle diverse gestioni affidate all’Istituto.
Ambito di applicazione
Come anticipato, il nuovo Regolamento emanato dall’Istituto intende disciplinare le procedure per la definizione delle decisioni in materia di ricorsi amministrativi. Ci si riferisce, dunque, a quella fase del procedimento ove, su impulso del contribuente, l’Istituto può rivedere e/o riesaminare provvedimenti amministrativi avvalendosi degli appositi Comitati e Commissioni operanti sia a livello centrale che periferico.
La materia a cui si applica tale tipologia di procedimento è, generalmente, quella previdenziale e contributiva, giacché vi siano specifiche disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle Commissioni provinciali CIGS Operai Agricoli e dei Contratti di solidarietà bilaterali.
Le disposizioni del nuovo regolamento – per quanto compatibili – si applicheranno anche in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti, che andranno presentati al Direttore regionale della sede competente.
Modalità di presentazione del ricorso
In ossequio al percorso di telematizzazione già avviato con la circolare 10 febbraio 2011, n. 32, ed in continuità rispetto alle precedenti disposizioni, i ricorsi amministrativi devono essere indirizzati all’organo competente esclusivamente in via telematica direttamente ovvero per il tramite di patronati o altri intermediari abilitati.
Il ricorso amministrativo potrà essere presentato direttamente dal cittadino all’apposita sezione “Ricorsi OnLine” disponibile sul sito dell’Istituto previdenziale previa autenticazione con SPID, CIE o CNS. Altresì, il ricorso amministrativo potrà essere presentato tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione ai sensi dell’art. 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12, con l’utilizzo delle medesime modalità telematiche. In tal caso si rammenta che dovranno essere allegati in formato digitale anche il mandato sottoscritto dal ricorrente (sempreché questo non sia già stato allegato per un'altra fase dello stesso procedimento amministrativo) ed il documento d’identità dello stesso.
NOTA BENE: Il ricorso trasmesso telematicamente direttamente dall’interessato anche in assenza di sottoscrizione sarà comunque ritenuto validamente presentato in quanto l’accesso ai servizi on-line dell’Istituto previdenziale consente e garantisce, comunque, la riferibilità al ricorrente.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Regolamento in commento, vi è comunque l’ulteriore possibilità di utilizzo, da parte del ricorrente o dell’intermediario abilitato, di presentare il ricorso amministrativo a mezzo Posta Elettronica Certificata. In tal caso il ricorso si intenderà correttamente presentato solo laddove sia stata apposta la firma olografa del ricorrente ed allegata la scansione del documento d’identità.
I ricorsi presentati verranno messi a disposizione dall’ufficio ricevente al Comitato competente con cadenza mensile. Ciò garantisce, ai sensi dell’art. 7, comma 2, che l’eventuale ricorso indirizzato ad un Comitato diverso da quello competente potrà comunque considerarsi validamente presentato, nella medesima data, al Comitato competente a decidere.
Termini di presentazione
Il provvedimento amministrativo espresso dovrà essere impugnato dal ricorrente, generalmente, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso.
Diversamente, il termine di impugnazione del provvedimento è fissato in trenta giorni dalla sua ricezione per i ricorsi:
- ai Comitati di vigilanza;
- in materia di prestazioni e contributi relativi ai Fondi Pensione Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti;
- avverso le delibere di diniego della Commissione provinciale CIGS Operai Agricoli (CISOA) innanzi al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori dipendenti;
- nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali, anche intersettoriali, nonché del Fondo di integrazione salariale, da presentare innanzi al rispettivo Comitato amministratore dei predetti fondi.
- in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, ai sensi dell’art. 17, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
In caso di mancata adozione del provvedimento espresso, l’interessato potrà presentare ricorso amministrativo a decorrere dal centoventunesimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda amministrativa, salvo diversamente previsto.
NOTA BENE: Ai sensi dell’art. 8, legge 11 agosto 1973, nelle procedure amministrative riguardanti controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ex art. 442, Cod. Proc. Civile, non si tiene conto di eventuali vizi, preclusioni o decadenze verificatesi, sicché sarà, comunque, possibile che il Comitato o la Commissione adita possano decidere nel merito della questione sollevata.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 443, Cod. Proc. Civile, la domanda giudiziale relativa alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie non è procedibile se non siano stati esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa ovvero siano decorsi i termini fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto ricorso amministrativo.
Casi di inammissibilità del ricorso
Il ricorso amministrativo, quale potenziale strumento deflattivo del contenzioso con l’Istituto previdenziale, deve preliminarmente essere sottoposto ad una verifica formale, sicché dovrà intendersi inammissibile quando:
- sia presentato in forma cartacea;
- sia rivolto ad impugnare un atto emanato da un soggetto diverso dall’Istituto;
- sia carente di uno o più elementi essenziali (soggetto, oggetto, materia del contendere, ecc.);
- si tratti di materie non riconducibili all’ambito di competenza dell’Istituto;
- sia presentato prima che sia emesso il provvedimento e non siano ancora scaduti i termini normativamente previsti per l’emissione del provvedimento;
- sia presentato da persona non legittimata ad agire;
- sia presentato in difetto di interesse concreto e attuale.
Altresì, il CdA dell’INPS, fermo restando i precedenti punti, ha previsto che sia inammissibile il ricorso:
- presentato al Comitato di vigilanza oltre il termine di trenta giorni nonché nelle ipotesi in cui, oltre al Comitato di vigilanza, sia stato presentato anche ricorso giurisdizionale;
- presentato dai componenti della Commissione CISOA in caso di mancata motivazione del dissenso nel corso della votazione con richiesta di inserimento a verbale;
- avverso un provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato;
- presentato oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria stabiliti dalle norme applicabili alla fattispecie.
Istruttoria e decisione del ricorso
La struttura territoriale competente ovvero la Direzione centrale, per i casi di sua competenza, provvedono all’istruttoria del ricorso ed inviano alla Segreteria del Comitato il fascicolo elettronico contenente sia i dati ed i documenti predisposti dal ricorrente, nonché la relazione illustrativa corredata da tutta la documentazione a supporto e lo schema di proposta di deliberazione.
Il Comitato procederà a valutare le notizie acquisite e, eventualmente, potrà richiedere alle competenti strutture appositi approfondimenti istruttori che dovranno essere effettuati entro il termine di trenta giorni.
Entro il complessivo termine di novanta giorni dalla ricezione del ricorso, il Comitato potrà assumere la decisione, fermo restando che la stessa potrà pervenire nel merito anche dopo la scadenza del suddetto termine.
Le istanze in autotutela
Il Titolo III del nuovo regolamento contiene una disciplina specifica anche per l’esercizio del potere di autotutela, quale – si rammenta – principio generale dell’azione amministrativa. Premesso che l’avvio del procedimento in autotutela non interrompe né sospende i termini di proposizione dei ricorsi in via amministrativa, lo strumento consente all’Istituto, qualora ne ricorrano i presupposti, di intervenire sia dopo la presentazione del ricorso stesso che in ogni sua fase di procedimentalizzazione, salvo che nelle ipotesi in cui il ricorso stesso sia già stato inserito nell’ordine del giorno della seduta del Comitato.
In tale ipotesi, laddove l’Istituto ravvisi gli estremi per l’annullamento del provvedimento amministrativo impugnato, il ricorso potrà definirsi per intervenuta autotutela.
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