Ricorsi amministrativi all’Ispettorato

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Ricorsi amministrativi all’Ispettorato

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 149/2015, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le indicazioni relative ai ricorsi amministrativi disciplinati dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004.

Ricorso ex art. 16

Dall’1 gennaio 2017 i ricorsi ex art. 16, D.Lgs. n. 124/2004 non avranno più ad oggetto le ordinanze ingiunzioni ma gli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria – diversi dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che operano all’interno dell’Ispettorato nazionale del lavoro – che accertano le violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro: trattasi di Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ecc.

Il ricorso:

  • va proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’atto e va deciso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, spirato il quale il ricorso si intende respinto;

  • va inoltrato alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare.

Al ricorso va allegato l’atto impugnato anche ai fini dell’esatta individuazione dell’autorità che lo ha emesso, alla quale va richiesta l’ulteriore documentazione utile per la decisione.

Ricorso ex art 17

I ricorsi al Comitato per i rapporti di lavoro impugneranno gli atti di accertamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ivi compresi quelli adottati dal personale ispettivo proveniente dagli Istituti previdenziali concernenti la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

Al Comitato, costituito presso le competenti sedi dell’Ispettorato interregionale del lavoro, dovranno essere inoltrati i ricorsi nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’atto di accertamento per essere decisi, con provvedimento motivato, nel termine di novanta giorni dal ricevimento: decorso inutilmente il termine, si determina il silenzio rigetto.

Ricorsi pendenti

Chiarisce la lettera circolare dell’INL, n. 4 del 29 dicembre 2016, che:

  • i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell’Ispettorato, sono stati decisi o per i quali è decorso il termine per la formazione del silenzio rigetto, restano disciplinati dalle vecchie disposizioni ed il termine per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione decorre dalla notificazione della decisione amministrativa o dalla scadenza del termine fissato per la decisione;

  • i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell’Ispettorato, non sono stati ancora decisi o per i quali non è trascorso il termine fissato per la decisione diventano improcedibili, in quanto non possono più essere trattati in base alla precedente disciplina. Il termine per proporre opposizione ad ordinanza ingiunzione decorre dal 1° gennaio 2017, atteso che cessa da quel momento anche l’interruzione dei termini prevista in caso di presentazione di ricorso amministrativo di cui all’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 124/2004;

  • i ricorsi amministrativi presentati successivamente al 1° gennaio 2017 sono inammissibili, in quanto non previsti dalla nuova disciplina. In tale ipotesi non essendosi prodotto alcun effetto interruttivo a seguito della presentazione del ricorso il termine per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione decorre dalla data di notificazione dell’ordinanza.

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