Lavoratori marittimi, indennità di malattia riconosciuta

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Lavoratori marittimi, indennità di malattia riconosciuta

Con messaggio n. 2184 del 31 maggio 2018, l’INPS ha illustrato gli aspetti correlati ai requisiti della certificazione sanitaria per le specifiche indennità di malattia spettanti ai lavoratori marittimi.

Sottolinea l’Istituto che il Ministero della Salute assicura assistenza anche ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nell’ambito, invece, di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro per cui il lavoratore cessa di essere assistito dall’USMAF-SASN e, sul piano dell’assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).

Competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale

Per effetto della suddetta ripartizione delle competenze tra USMAF-SASN e SSN, e sulla base della posizione ricoperta nell’ambito del rapporto di lavoro, la competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia è regolata come di seguito specificato:

  • la certificazione degli ambulatori USMAF-SASN, ovvero dei medici fiduciari, in Italia e all’estero, viene rilasciata per gli eventi di malattia insorti durante l’imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale); all’estero, in caso di documentata assenza o eccessiva distanza dei medici fiduciari, è possibile rivolgersi alle istituzioni sanitarie localmente competenti;
  • analoga certificazione degli ambulatori USMAF-SASN, ovvero dei medici fiduciari, viene rilasciata per l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare e per l’indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro, in tutti i casi in cui permanga un sotteso rapporto di lavoro anche a seguito dell’avvenuto sbarco; all’estero, in caso di documentata assenza o eccessiva distanza dei medici fiduciari, è possibile rivolgersi alle istituzioni sanitarie localmente competenti;
  • con riferimento al solo territorio italiano, qualora il navigante in malattia complementare risieda o si trovi temporaneamente in una località sprovvista sia di ambulatorio SASN che di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della Salute, il lavoratore potrà  rivolgersi alla ASL territorialmente competente;
  • in tutte le restanti fattispecie, a seguito della presa in carico del SSN del lavoratore dismesso dall’assistenza USMAF-SASN, la competenza al rilascio della certificazione sanitaria è del SSN in Italia e, all’estero, delle istituzioni sanitarie localmente competenti.

Nei suddetti casi, il lavoratore dovrà trasmettere all’INPS la certificazione medica - se rilasciata in modalità cartacea - entro due giorni dalla data del rilascio per non incorrere nelle sanzioni normativamente previste, consistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia per tutti i giorni di immotivato ritardo.

Casi particolari

Il messaggio si conclude con precisazioni in relazione alla certificazione di malattia al di fuori dell’Unione Europea per gli eventi di malattia:

  • insorta durante l’imbarco e comportante lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale) quando il marittimo si trovi in Paese al di fuori della UE, in aree non coperte da fiduciari del Ministero della Salute;
  • di lavoratori non più assistiti secondo gli assetti delle descritte competenze del Ministero della Salute e presi in carico dalle istituzioni sanitarie localmente competenti.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 18 maggio 2018 – Lavoratori marittimi. Pagamento delle prestazioni di malattia - Schiavone

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