Riciclaggio con phishing: serve il dolo eventuale

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La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25960 depositata in data 1° luglio 2011, ha definito le caratteristiche del reato di riciclaggio con phishing in relazione ad una prassi molto diffusa sul web: cioè, la sottrazione da parte del phisher di somme di denaro dai conti correnti delle vittime e successivo transito di tali somme su altri conti dei quali il pisher si è procurato la disponibilità.

Per la Corte, affinchè possa incorrere il reato di riciclaggio non basta la colpa con previsione ma serve il dolo eventuale.

Nella sentenza si legge che “il dolo eventuale nella ricettazione richiede un atteggiamento psicologico….che si colloca un gradino immediatamente più alto di quello del mero sospetto”. Cioè, per ravvisarsi il dolo eventuale si richiede un motivo in più del semplice sospetto, essendo necessaria una situazione fattuale di significato univoco, che impone all’agente una scelta consapevole tra l’agire, accettando l’eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire. Di conseguenza, per arrivare ad una condanna è necessario che l’interessato, potendo presumere l’eventualità della provenienza illecita della cosa, non avrebbe agito diversamente, anche in presenza di certezza.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 29 - Riciclaggio con phishing solo quando esiste il dolo - Negri

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