Ricavi allineati agli Ias
Pubblicato il 28 ottobre 2008
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In attuazione alla Finanziaria 2008, il decreto del ministero dell’Economia relativo alla fiscalità delle imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) passa all’esame del Consiglio di Stato. Il decreto sancisce la derivazione del reddito fiscale, per le imprese Ias, dai principi internazionali in deroga alle disposizioni del Tuir. In particolare, il documento ribadisce la valenza, ai fini fiscali, di alcune regole Ias relative alla competenza temporale di costi e ricavi, dal momento che il mancato riconoscimento ai fini fiscali delle regole Ias ha comportato l’insorgere di onerosi doppi binari. Alcuni esempi di intervento del nuovo decreto a soluzione dei problemi finora sorti riguarda la rilevanza fiscale del ripristino di crediti, in precedenza ceduti, che obbligava l’impresa alla tenuta della doppia contabilità civilistica e fiscale (risoluzione 100/E/07); oppure il caso dei ricavi congiunti, situazione che si verifica nei casi in cui alcuni ricavi sono collegati ad altri (risoluzione 217/E/07), o incorporano dei servizi da rendere successivamente. Una caso che, invece, prevede ancora l’applicazione delle norme del Tuir è quello del ricavo che comporta obbligazioni successive soltanto eventuali, per le quali l’impresa deve effettuare un accantonamento. In quest’ultima circostanza, l’obbligazione è soltanto probabile, oppure eventuale, anche se storicamente prevedibile, sicché l’eventuale accantonamento non è fiscalmente deducibile. Al contrario, si applicano le regole Ias nei riguardi dei contratti di vendita con clausola di restituzione o retrocessione o anche nell’ipotesi di premi riconosciuti alla clientela.
Un problema concreto che si presenterà agli operatori in sede di chiusura del bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 sarà il passaggio dalle vecchie alle nuove regole. I bilanci fino all’anno 2007 sono stati redatti in base alle regole di prassi finora note oltre che alle indicazioni delle associazioni di categoria. Il decreto in corso di emanazione prevede delle modifiche a tutto ciò senza però fornire indicazioni circa il passaggio dal vecchio al nuovo regime, ma limitandosi solo a sancire il principio secondo il quale, a regime, il riconoscimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione di bilancio degli Ias non deve determinare doppie deduzioni o doppie tassazioni o salti d’imposta.
- ItaliaOggi, p. 44 – Norme fiscali a misura di Ias - Villa
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