Revoca dell’assegnazione della casa coniugale utilizzata solo saltuariamente

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Con la sentenza n. 11218 depositata il 10 maggio 2013, la Prima sezione civile di Cassazione ha respinto il ricorso avanzato da una madre avverso la decisione con cui la Corte d’appello di Venezia le aveva revocato l’assegnazione della casa coniugale, sita in Venezia, e disposto l’affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l’abitazione della donna.

La Suprema corte ha ritenuto di aderire alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata dove era stato rilevato che la documentazione prodotta e le allegazioni difensive dimostravano che la ricorrente viveva stabilmente con la figlia in altro Comune - ove quest’ultima, peraltro, frequentava la scuola - utilizzando come domicilio principale l’abitazione dei suoi genitori in quel Comune e non la ex casa coniugale che, in prima istanza, era stata a lei assegnata.

Per la Corte, in definitiva, doveva ritenersi che la donna utilizzasse la casa veneziana con la figlia prevalentemente durante l’estate, salvo che nei periodi in cui si trasferiva per le vacanze in altre località e, dunque, saltuariamente.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 21 - Se la casa è di vacanza niente assegnazione - P. Mac.

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