Revisori legali, adottato il principio SA Italia 700B per la conformità dei bilanci
Pubblicato il 18 febbraio 2022
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La Ragioneria Generale dello Stato, con determina dell'11 febbraio 2022 n. 23255, ha adottato il principio di revisione (SA Italia 700B), riguardante le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale dei conti con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (Esef - European Single Electronic Format).
Il nuovo proncipio, che è stato elaborato dal CNDCEC insieme ad Assirevi, INRL, Consob e MEF, ha come obiettivo quello di indicare al revisore incaricato della revisione legale del bilancio di società emettenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato della UE le procedure specifiche da adottare al fine di esprimere il giudizio sulla conformità del bilancio d’esercizio e consolidato alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea, del 17 dicembre 2018 e successive modifiche (c.d. Regolamento ESEF).
Il principio di revisione è corredato da una rinnovata Introduzione e da un nuovo Glossario ed è applicabile alle revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano il 1° gennaio 2021 o successivamente.
SA Italia 700B. Conformità dei bilanci al formato Xhtml leggibile
Obiettivo del principio di revisione è quello di indicare al soggetto incaricato le procedure da adottare per esprimere il giudizio di conformità sui bilanci d’esercizio o consolidati, riferiti a periodi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2021.
Il revisore legale in sede di espressione del giudizio dovrà, infatti, verificare che il bilancio sia stato predisposto secondo il formato Xhtml leggibile da utenti umani e che, se consolidato, sia stato marcato in tutti i suoi aspetti significativi, in base a quanto disposto dal Regolamento delegato.
Pertanto, ai fini delle suddette verifiche e dell’espressione del proprio giudizio, il revisore deve valutare se:
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siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati;
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siano state rilevate non conformità nella marcatura del bilancio consolidato e se siano significative, singolarmente o nel loro insieme.
Revisori legali, giudizio di conformità
Secondo quanto previsto dal nuovo principio di revisione, affinchè il revisore possa identificare i potenziali rischi di non conformità nella corrispondenza delle informazioni anche in relazione alla marcatura e alle norme del Regolamento Delegato, è necessario che lo stesso:
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sviluppi la conoscenza della normativa in materia di norme tecniche di regolamentazione del formato elettronico unico di comunicazione per gli aspetti applicabili;
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acquisisca una comprensione del processo messo in atto da parte dell’emittente per predisporre il bilancio d’esercizio e consolidato nel formato XHTML, per rispettare le regole e specifiche tecniche richieste dal Regolamento Delegato e per marcare le informazioni contenute nel bilancio consolidato, inclusa la comprensione degli aspetti del controllo interno rilevanti a tali fini.
Due sono le possibilità a cui si può andare in contro nella formulazione del giudizio:
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il giudizio sulla conformità risulterà senza modifica nel caso in cui il revisore accerti senza rilievi l’aderenza alle disposizioni;
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il giudizio risulterà con modifica nel caso in cui siano presenti scostamenti rispetto al dettato del Regolamento delegato; la descrizione delle motivazioni sottostanti andrà indicata in un paragrafo a parte.
Inoltre, il revisore si potrà trovare anche di fronte all’eventualità di non poter esprimere un giudizio di conformtià oppure di esprimerlo, ma con rilievi.
Il caso dell’impossibilità di espressione del giudizio si avrà quando il bilancio non è redatto in formato Xhtml leggibile da utenti umani, oppure quando il revisore conclude che le possibili conseguenze delle eventuali non conformità nella marcatura non individuate nel bilancio consolidato possano essere significative e pervasive (o significative ma non pervasive).
Infine, il revisore si troverà nella condizione di emettere un giudizio con rilievi o negativo nel caso in cui accerti, sulla base degli elementi probativi acquisiti, che il bilancio consolidato non sia marcato in tutti i suoi aspetti significativi, secondo quanto disposto dal Regolamento delegato.
Giudizio di conformità in un paragrafo ad hoc della relazione di revisione
Secondo quanto previsto dal principio SA Italia 700B, il giudizio di conformità alle disposizioni del Regolamento delegato deve essere inserito all’interno di un paragrafo specifico collocato nella sezione separata della relazione di revisione dal titolo «Relazione su altre disposizioni di legge e regolamenti».
Tale sezione deve contenere:
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la descrizione delle responsabilità degli amministratori per la predisposizione del bilancio d’esercizio e consolidato, da includere nella relazione finanziaria annuale, nel formato XHTML e per la marcatura del bilancio consolidato nel formato XHTML in conformità alle disposizioni del Regolamento delegato;
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la descrizione delle responsabilità del revisore, come previste dal presente principio di revisione;
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il giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento delegato.
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