Revisione legale dei conti: Nuove sanzioni amministrative e penali
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 26 marzo 2010
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Le nuove norme sulla revisione legale dei conti, per come introdotte dal Decreto legislativo 39/2010, prevedono un rafforzamento delle sanzioni sia amministrative che penali irrogabili nei confronti dei revisori contabili e delle società di revisione.
In particolare, in caso di accertamento di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di revisione e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni, potranno essere applicate, da parte del ministero dell'Economia o dalla Consob, sanzioni amministrative, proporzionali alla gravità della condotta, tra cui multe, sospensione dal Registro per 5 anni, revoca degli incarichi, il divieto di accettare nuovi incarichi per un periodo non superiore a 3 anni, la cancellazione dal registro del revisore.
Per quel che concerne le sanzioni penali, il provvedimento considera quattro fattispecie criminose disciplinate dagli articoli da 27 a 30: la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni commesse dai revisori al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto; la corruzione dei revisori nel caso in cui questi ultimi, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società; l'impedito controllo, nelle ipotesi di occultamento dei documenti o di utilizzo di altri idonei artifici per impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di revisione; la percezione di compensi illegali, nel caso in cui il responsabile della revisione percepiscano, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti.
Nel frattempo, a pochi giorni dalla pubblicazione nella G.U. del Decreto legislativo 39/2010, l'Istituto nazionale revisori contabili (Inrc) si è trasformato, cambiando denominazione, in Istituto nazionale revisori legali con apposito atto notarile; è stata così aggiornata la sigla associativa italo-europea con un rinnovato marchio già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
In particolare, in caso di accertamento di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di revisione e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni, potranno essere applicate, da parte del ministero dell'Economia o dalla Consob, sanzioni amministrative, proporzionali alla gravità della condotta, tra cui multe, sospensione dal Registro per 5 anni, revoca degli incarichi, il divieto di accettare nuovi incarichi per un periodo non superiore a 3 anni, la cancellazione dal registro del revisore.
Per quel che concerne le sanzioni penali, il provvedimento considera quattro fattispecie criminose disciplinate dagli articoli da 27 a 30: la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni commesse dai revisori al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto; la corruzione dei revisori nel caso in cui questi ultimi, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società; l'impedito controllo, nelle ipotesi di occultamento dei documenti o di utilizzo di altri idonei artifici per impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di revisione; la percezione di compensi illegali, nel caso in cui il responsabile della revisione percepiscano, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti.
Nel frattempo, a pochi giorni dalla pubblicazione nella G.U. del Decreto legislativo 39/2010, l'Istituto nazionale revisori contabili (Inrc) si è trasformato, cambiando denominazione, in Istituto nazionale revisori legali con apposito atto notarile; è stata così aggiornata la sigla associativa italo-europea con un rinnovato marchio già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
- ItaliaOggi, p. 32 – Ora l’Inrc cambia denominazione – a cura di INRC
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