Revisione delle tariffe INAIL, faq sulla classificazione delle lavorazioni

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Revisione delle tariffe INAIL, faq sulla classificazione delle lavorazioni

A seguito dell’importante impatto che ha avuto la revisione delle tariffe INAIL, in vigore dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021, con riferimento alle tariffe dipendenti delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” e “Altre Attività”, nonché quella dei premi speciali unitari di artigiani e settore navigazione, l’Istituto assicuratore ha fornito una serie di faq per rispondere ai numerosi quesiti sulla nuova classificazione tariffaria, pubblicate con la nota n. 10661 del 12 luglio 2019.

In particolare, in relazione alla voce di tariffa “0723” – che identifica figure professionali che svolgono attività prevalentemente itinerante, ossia spostandosi da un luogo a un altro per caratteristica insita nel loro ruolo – l’INAIL specifica che vi rientrano agenti delle assicurazioni, agenti immobiliari, ispettori di grandi catene (ad es. supermercati e ipermercati), controllori park, RSPP e amministratori di condominio. Mentre è confermato l’utilizzo della classica voce di tariffa “0722”, in relazione al personale amministrativo che si occupa di gestione del personale o di contabilità aziendale.

Revisione delle tariffe INAIL, stampa su tessuti

Con riferimento alla stampa su tessuti (voce di tariffa “2231 Industria”, “2230 Artigianato”, “2200 Terziario”), è stato chiesto all’INAIL se tale attività può rientrare nelle voci relative alla stampa su carta. La risposta è positiva, laddove l’azienda – principalmente individuata come cartoleria o tipografia – tra le altre lavorazioni svolge anche stampa su diversi tipi di supporti (magliette, tazze, mouse pad, ecc.).

Da notare che la stampa su tessuti effettuata da aziende specializzate nel finissaggio di fibre, filati, tessuti e articoli confezionati è da riferirsi alla voce “8160”. Mentre se la stampa su supporto non cartaceo viene effettuata nell’ambito di un laboratorio fotografico, occorre riferirsi alle voci di tariffa “0512”, “0510”, “0517”, rispettivamente per le gestioni industria, artigianato e terziario.

Revisione delle tariffe INAIL, classificazione dei dirigenti

Per quanto riguarda la classificazione del personale dirigenziale, l’INAIL chiarisce che si prescinde dalla qualifica, in quanto si adottano gli stessi principi di classificazione validi per le altre figure. Pertanto:

  • per il personale dirigenziale direttamente impiegato nelle specifiche lavorazioni previste nelle voci di tariffa, si applicano i riferimenti tariffari validi per la generalità dei dipendenti (ad es. il personale medico di area dirigenziale trova riferimento al sottogruppo “0310”);
  • per il personale dirigenziale che svolge esclusivamente attività d’ufficio la voce di riferimento è la “0722”;
  • per il personale dirigenziale che svolge attività di ufficio e accede, per le proprie responsabilità e funzioni, nei luoghi in cui si svolge il ciclo produttivo aziendale la voce di riferimento è la “0723”;
  • nel caso in cui l’attività della ditta è classificata alla voce “0722” e i locali produttivi sono unicamente uffici, la classificazione del personale dirigenziale va riferita alla voce “0722”. Ad esempio, nelle banche si svolgono attività d’ufficio e i dirigenti che effettuano accessi in altri uffici (filiali) sono da ricondurre alla voce “0722”;
  • nel caso in cui la mansione comporta la necessità di accesso in sedi diverse (del proprio datore di lavoro o di terzi) per attività di controllo o commerciali, l’attività va riferita alla voce “0723”. Si ricorda che nella gestione terziario le attività commerciali sono da riferire alla voce “0120”.

Revisione delle tariffe INAIL, negozi che effettuano piccole riparazioni

Interessante precisazione giunge anche in merito alla classificazione della voce di tariffa per gli esercizi commerciali – come ad esempio negozi di cellulari – che effettuano solo piccole riparazioni, ma non produzione. In generale, spiega l'INAIL, non si configurano come attività di produzione/riparazione le piccole sistemazioni di oggetti che, pur necessitando d'intervento di un operatore o dell'uso di strumenti/accessori, possono essere eseguiti sul banco di vendita.

Ad esempio, non sono considerati produzioni/riparazioni le sostituzioni di batterie di orologi o cellulari e di naselli di occhiali, la rimozione di maglie da bracciali o cinturini, la lucidatura/pulizia di oggetti di gioielleria, confezionamento di prodotti venduti alla spina, il settaggio di apparecchiature, l'aggiustamento della calzata delle aste degli occhiali. Viceversa, aggiunge l'INAIL, vanno ricondotti a voci di tariffe specifiche gli esercizi che offrono servizi di applicazione della sciolina su sci, di montaggio di mobili, di allargamenti o restringimenti di anelli, di revisione di orologi (smontaggio, pulizia, lubrificazione ecc.).

 

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 3 maggio 2019 - Revisione dei premi assicurativi, online la guida INAIL – Bonaddio

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