Retribuzioni convenzionali INPS 2021 per i lavoratori all’estero
Pubblicato il 19 aprile 2021
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Facendo seguito al Decreto Ministeriale 23 marzo 2021, che ha determinato le retribuzioni convenzionali previste dall’art. 4, comma 1, Decreto Legge 31 luglio 1987, n. 317, per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, l’Istituto previdenziale fornisce, con l’emanazione della circolare 19 aprile 2021, n. 64, le indicazioni operative per il calcolo dei contributi dovuti per tali lavoratori e le istruzioni per la regolarizzazione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
Ambito di applicazione
Le retribuzioni previste dal citato decreto ministeriale devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2021, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi con i quali non siano stati siglati accordi di sicurezza sociale.
Le disposizioni si applicano a favore dei lavoratori italiani, cittadini di altri Stati membri dell’UE ed ai lavoratori extracomunitari, che abbiano un regolare titolo di soggiorno e contratto di lavoro in Italia e che siano inviati in un Paese extracomunitario dal datore di lavoro.
Tabelle retributive
Così come previsto dalla recente Circolare INAIL 15 aprile 2021, n. 12, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale da assumere a riferimento per il calcolo della contribuzione dovuta è determinata secondo il raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.
Si rammenta che, la predetta retribuzione nazionale deve tenere conto anche degli ulteriori emolumenti riconosciuti al lavoratore per accordo individuale con la sola esclusione di eventuali indennità estero.
L’importo, come sopra determinato, dovrà essere diviso per dodici e raffrontato alle rispettive tabelle per settore di appartenenza, potendo così individuare la fascia retributiva da prendere a riferimento.
Regolarizzazione contributiva
I periodi riferibili al primo trimestre 2021 potranno essere regolarizzati senza aggravio di oneri aggiuntivi. In particolare, la predetta regolarizzazione deve essere effettuata entro il 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in commento (e, dunque, entro il 16 luglio 2021).
Per procedere alla regolarizzazione, le aziende interessate dovranno compilare la denuncia Uniemens:
- calcolando le differenze tra le retribuzioni imponibili;
- portando in aumento le retribuzioni imponibili degli anzidetti mesi del primo trimestre e calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
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