Retribuzione spettante per l'ex festività del 4 novembre
Pubblicato il 23 novembre 2020
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Come di consueto, l'elaborazione del libro unico del lavoro del mese di novembre prevede la corresponsione ai lavoratori dipendenti del pagamento della festività soppressa del 4 novembre. Invero, nonostante il comma 2, art. 1, Legge 5 marzo 1977, n. 54, abbia soppresso la festività dell'Unità nazionale, la maggior parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro prevede un'ulteriore prestazione economica, spesso, eguale alle festività cadenti di domenica.
Ciò assunto, la giornata del 4 novembre, pur non essendo qualificata come "festiva", consente, al personale dipendente, di ricevere un'ulteriore trattamento economico quantificabile al pari delle mensilità cadenti di domenica, sia che vengano retribuiti con il sistema di paga oraria o mensilizzata. In tal senso, in entrambi i sistemi di calcolo delle retribuzioni spettanti, la festività cadente di domenica è retribuita in aggiunta al nomale orario di lavoro prestato.
Per i lavoratori retribuiti con il sistema di paga mensilizzata, il datore di lavoro dovrà corrispondere un'ulteriore quota di retribuzione giornaliera - solitamente pari ad 1/26 della paga mensile. Diversamente, per i lavoratori retribuiti con il sistema della paga oraria, il datore di lavoro dovrà corrispondere una retribuzione corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per i contratti collettivi di definire altre ipotesi di regolamentazione della predetta festività soppressa ed in particolare, di seguito, si elencano alcuni dei trattamenti sviluppati dalla contrattazione collettiva di categoria:
Agenzie di viaggio ConfCommercio |
Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella giornata del 4 novembre spetterà, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio prestato senza alcuna maggiorazione ovvero la possibilità di godere di un giorno di riposo compensativo. Al lavoratore assente per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale. Al lavoratore assente nella suddetta giornata per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, il datore di lavoro corrisponderà un'integrazione delle indennità corrisposte dagli istituti medesimi fino al cento per cento della retribuzione giornaliera. |
Carta Industria |
La festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. |
Cooperative sociali |
La festività nazionale del 4 novembre è spostata alla prima domenica del mese con retribuzione suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore, la direzione aziendale, potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva il corrispondente permesso retribuito. |
Gas e acqua |
La festività nazionale del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le festività cadenti di domenica o, in alternativa, con un permesso a compensazione da sommarsi alle ulteriori festività soppresse. |
Tessili industria |
Il compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda prevista per la festività del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, verrà retribuito in occasione del godimento delle riduzioni di orario di lavoro, restando a carico dell'impresa la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette. |
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