Reti associative, accesso semplificato al RUNTS
Pubblicato il 08 marzo 2021
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Più semplice accedere al RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) con statuto standard per gli enti che aderiscono come reti associative. A specificarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 2 del 5 marzo 2021. Nel documento di prassi, il MLPS si sofferma sui requisiti dimensionali che devono avere le reti associative. Requisiti questi riscontrabili da parte dell’Ufficio del RUNTS attraverso il conteggio degli enti che abbiano dichiarato l’affiliazione ad una rete o ad un ente ad essa aderente.
Reti associative, natura e finalità
Le reti associative si dividono:
- sotto il profilo dimensionale, distinguendo tra reti associative “tout court” e reti associative nazionali;
- sotto quello delle attività, con specifico riferimento alle reti associative di protezione civile.
L’oggetto sociale delle reti può essere considerato come una modalità di esercizio ed implementazione delle attività di interesse generale degli associati alla rete medesima.
Resta naturalmente ferma la possibilità che la rete associativa svolga direttamente le ulteriori attività di interesse generale in esso tipizzate.
Con specifico riferimento alla materia dei controlli, infatti, questi ultimi, ove posti in essere dalle reti associative, acquisiscono una valenza di promozione dell’autocontrollo e assistenza tecnica alla governance dell’ente, più difficilmente ipotizzabile nei controlli a cura dell’Ufficio del RUNTS.
Reti associative, composizione ed organizzazione
Un primo aspetto da considerare attiene alla composizione della rete:
- l’art. 41, co. 1 del Codice del Terzo settore individua i relativi requisiti minimi dimensionali e di diffusione territoriale (almeno 100 ETS, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, aventi sedi legali o operative territorialmente diffuse in almeno cinque regioni o province autonome; nel caso di reti associative nazionali almeno 500 ETS o, in alternativa almeno 100 fondazioni del Terzo settore, aventi sedi legali o operative presenti in almeno dieci regioni o province autonome);
- per quanto riguarda invece gli enti di cui all’art. 41, co. 6, è utile richiamare l’attenzione sul fatto che la condizione per l’applicabilità, ai fini della qualificazione come reti, dei più ridotti requisiti dimensionali previsti dal Codice della protezione civile va individuata in capo a tali soggetti nel loro essere iscritti nell’Elenco nazionale della protezione civile.
Giova al riguardo evidenziare che i richiamati requisiti dimensionali saranno riscontrabili nel RUNTS, sulla base del combinato disposto dell’art. 8, co. 5, lett. d) e dell’art. 10, co. 2, lett. a) del D.M. 15 settembre 2020, recante la disciplina sul funzionamento del RUNTS. Difatti, l’ente che intende conseguire l’iscrizione al RUNTS, ove sia affiliato ad una rete associativa deve allegare all’istanza di iscrizione l’attestazione di adesione alla rete rilasciata dal legale rappresentante di quest’ultima.
La rete associativa, dal canto suo, nell’istanza di iscrizione nella corrispondente sezione, dovrà indicare i riferimenti degli ETS aderenti, il cui numero sarà verificato dal sistema informatico del RUNTS attraverso il conteggio univoco dei codici fiscali degli enti che hanno dichiarato l’affiliazione alla rete associativa o ad un ente ad essa aderente.
Reti associative, deroghe alle norme di portata generale
Le reti associative possono avvalersi, per meglio conseguire un più efficace funzionamento, suscettibile invece di essere pregiudicato, a causa delle dimensioni e della diffusione territoriale delle reti medesime, dall’applicazione delle regole generali di funzionamento degli ETS.
In particolare, gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati nell’organo assembleare anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 24, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, le modalità e i limiti delle deleghe di voto nello stesso anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 24, co. 3, nonché, infine, le competenze del suddetto organo anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 25, comma 1.
Quindi, agli enti la cui natura e finalità risiedono nel costituire i livelli organizzativi intermedi delle reti associative, pur essendo al contempo caratterizzati da una propria identità soggettiva distinta rispetto al soggetto “rete associativa”, va riconosciuta la facoltà di avvalersi delle deroghe in questione, nel rispetto dei principi contenuti al co. 7 dell’art. 41, nella misura in cui detta facoltà sia funzionale alla formazione della rappresentanza all’interno del livello più elevato della rete medesima e a concorrere alla costruzione dell’articolazione organizzativa della rete.
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