Responsabilità solidale esclusa per cessioni ante 2016

Pubblicato il



Responsabilità solidale esclusa per cessioni ante 2016

Chiarita l’applicabilità retroattiva delle nuove regole sulla disciplina della responsabilità dipendente da cessione di un'azienda o di un ramo di azienda.

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che disciplina la responsabilità dipendente da cessione di un'azienda o di un ramo di azienda, è stato modificato dall'articolo 16, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 158 del 2015.

Ne consegue l’esclusione, a partire dal 1° gennaio 2016, della responsabilità solidale a carico del cessionario di un’azienda (o di un ramo di azienda) per il pagamento di imposte e sanzioni imputabili al cedente, nel caso in cui la cessione si realizzi nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 21 del 6 dicembre 2019 ad una consulenza giuridica, spiega che tale modifica non ha portata innovativa per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i quali rientrano tra le procedure concorsuali.

Pertanto, trova applicazione anche in caso di atti di cessione di azienda (o di ramo di azienda) posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2016 (dell’entrata in vigore della modifica).

Resta fermo che le limitazioni della responsabilità solidale del cessionario vengono meno qualora la cessione dell'azienda - anche se avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni - sia stata attuata in frode ai crediti di natura tributaria (articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 472 del 1997).

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito