Responsabilità senza automatismi

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Ancor prima di chiedere, ex post, al venditore, in qualità di obbligato solidale, un tributo – quando è mancata la riscossione dall’obbligato principale (l’acquirente) - l’ufficio fiscale deve, in via prodromica, rispettare i termini ed emettere apposito avviso di accertamento anche verso il venditore. Non è infatti ammessa, enuncia la Ctr Puglia con la sentenza 73/5/08, alcuna richiesta per via analogica dall’obbligato principale (l’acquirente) a quello solidale (il venditore). Così, se la richiesta al privato è stata a titolo di Invim e registro, essa resta, e l’Ufficio non può avanzare un’ulteriore pretesa a diverso titolo sol perché la riscossione non è andata a buon fine.
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