“Responsabilità” con registro al 3%

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Con la risoluzione n. 168/E del 21 aprile 2008, il Fisco affronta il tema relativo alle modalità di tassazione ai fini delle imposte di registro di sentenze che riguardano contenziosi sorti in sede di procedure concorsuali. Ai sensi dell’articolo 37 del Dpr n. 131/86 e dell’articolo 8 della Tariffa allegata al Dpr 131, la registrazione delle sentenze relative alle azioni di responsabilità promosse nelle procedure concorsuali deve avvenire obbligatoriamente nel termine fisso di 20 giorni e applicando l’imposta di registro del 3% sull’importo del risarcimento riconosciuto dal giudice a favore della società ricorrente. Cioè, senza aspettare il piano finale di riparto. Contrariamente a quanto prospettato dall’interpellante, invece, l’agenzia delle Entrate riconosce la registrazione obbligatoria della sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo, ma con aliquota dell’1%, dal momento che si tratta di un atto dell’autorità giudiziaria di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 38 – Sentenza di risarcimento con registro al 3% - Rosati

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