Requisito per l’esenzione Iva nelle cessioni intracomunitarie di veicoli è la soggettività passiva dell’acquirente

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Nella sentenza 21/7/09 emessa dalla sezione VII della Ctr Veneto, in tema di cessioni intracomunitarie di veicoli, si chiarisce che è la soggettività passiva dell’acquirente il requisito per l’accesso alla non imponibilità Iva, ex articolo 41 del decreto legge 331/93.

Pertanto, si considera un mero errore materiale la non indicazione del codice Iva nelle fatture di vendita se il cedente dimostra la continuità dell’attività della ditta acquirente. Nel caso in esame la società cedente è riuscita a dimostrare, con documenti reperiti dalla pubblica amministrazione, che la cessionaria non aveva mai abbandonato l’attività: pur avendo cessato la partita Iva nel momento dell’acquisto ne aveva ottenuta una nuova pochi mesi dopo.
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