Requisiti qualificativi per l'Irap dovuta da professionisti ed imprenditori individuali
Pubblicato il 30 agosto 2018
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Con riferimento alla questione relativa all’Irap per i professionisti e per gli imprenditori individuali e al relativo o meno obbligo al versamento dell’imposta, l’orientamento giurisprudenziale, ed in particolare la Corte di Cassazione, negli ultimi anni ha fatto enormi passi in avanti con varie pronunce chiarendo i diversi ambiti di applicazione.
Tuttavia nell’ambito dell’imposta regionale, vista la varietà e specificità delle situazioni, è necessario procedere caso per caso facendo riferimento ai principi indicati nelle numerose pronunce.
I presupposti applicativi dell'Irap sono definiti dal D.Lgs. n. 466 del 15 dicembre 1997, (art. 2, co. 1), nel quale si afferma che il presupposto dell'imposta consiste nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.
L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le Amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto per l'imposta.
Un’attività per essere assoggettata ad Irap deve essere organizzata, situazione che si presenta tutte le volte che per lo svolgimento della stessa il titolare si avvale:
- di beni strumentali ulteriori o in più, rispetto a quelli indispensabili per l’esercizio dell’attività stessa;
- di lavoro altrui, e non necessariamente di lavoro dipendente.
L’organizzazione dell’attività deve avere il carattere dell’autonomia, ovvero deve essere indipendente da altre.
Negli ultimi anni, sulla materia, a seguito dell’incertezza applicativa si è creato molto contenzioso dal quale in linea generale ne è scaturito un orientamento che non assoggetta all’imposta regionale i lavoratori autonomi, che esercitano la propria attività in assenza di capitali e lavoro altrui.
Gli elementi fondamentali emersi negli innumerevoli interventi da parte dei giudici e anche dell’Amministrazione Finanziaria possono essere così sintetizzati:
- l’autonoma organizzazione è riscontrabile quando un professionista si avvale non occasionalmente di lavoro di terzi o utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività;
- la mancanza di elementi di organizzazione è ravvisabile secondo l’Amministrazione Finanziaria solo nelle attività di lavoro autonomo svolte occasionalmente, mentre la Cassazione non ritiene autonomamente organizzata l’attività per il cui svolgimento ci si avvale di mezzi personali e materiali di mero ausilio alla attività.
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