Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA): vantaggi e rischi

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Con l’avvio del cantiere della legge di Bilancio 2026, la discussione politica ed economica torna a concentrarsi sulla previdenza complementare.

In questo quadro, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) assume una rilevanza centrale come unico strumento che consente di anticipare la fruizione delle prestazioni di previdenza complementare a contribuzione definita, offrendo agli iscritti una soluzione di sostegno economico nei periodi che precedono l’accesso alla pensione di vecchiaia  (attualmente conseguibile all'età di 67 anni), ma non solo, come vedremo nel prosieguo.

Nozione

La RITA è una erogazione frazionata, temporanea e anticipata, sotto forma di rendita, del montante accumulato dall’aderente presso una forma pensionistica complementare e con durata fino al conseguimento dell’età anagrafica richiesta per l'accesso al sistema pensionistico obbligatorio

La RITA ha la funzione ponte tra la cessazione dell’attività lavorativa e l’accesso alla pensione pubblica.

Inquadramento normativo

La RITA è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 168, lett. a)) che ha modificato l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 252/2005 e introdotto i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies.

La disciplina è stata oggetto di chiarimenti da parte della COVIP, volte a risolvere questioni interpretative (da ultimo, circolare del 17 settembre 2020, prot. n. 4209).

Requisiti di accesso

L’accesso alla RITA è subordinato a due percorsi alternativi, entrambi con vincoli stringenti:

Ipotesi quinquennale

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 5 anni dalla cessazione dell’attività lavorativa;
  • possesso di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria;
  • almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Ipotesi decennale

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • stato di inoccupazione, successivo alla cessazione dell’attività lavorativa, per oltre 24 mesi;
  • maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 10 anni dal termine del periodo minimo di inoccupazione;
  • almeno 5 anni di partecipazione (ridotti a 3 anni per i lavoratori che si spostano in altro Stato membro UE).

Ambito soggettivo

La RITA ha carattere generale e si applica a tutti i lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari a contribuzione definita, inclusi i dipendenti pubblici.

Erogazione e calcolo

La RITA è corrisposta sotto forma di rate periodiche (trimestrali o mensili, a seconda del fondo).

Il suo importo è determinato in funzione del capitale maturato presso la forma di previdenza complementare e in base alla richiesta di fruire di tutto o parte del montante nonchè dalla durata della prestazione tenendo conto della data del pensionamento nel primo pilastro.

Chiarimenti COVIP

La COVIP ha sciolto diversi nodi interpretativi:

Compatibilità con trattamenti pensionistici anticipati

È ammesso il cumulo della RITA con pensioni anticipate (quota 100, opzione donna, pensione anticipata precoci ecc.) poiché la normativa non prevede incompatibilità con trattamenti diversi dalla pensione di vecchiaia.

La normativa, evidenzia la COVIP, non contiene un divieto di cumulo o un’espressa incompatibilità con il godimento di trattamenti pensionistici diversi dalla predetta pensione di vecchiaia. Pertanto la RITA può essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell’istanza o nel corso di erogazione della RITA, pensioni di primo pilastro anticipate o di vecchiaia.

Compatibilità con attività lavorativa successiva

Il requisito della cessazione dell’attività deve sussistere al momento della domanda, ma non preclude la possibilità di svolgere, nel periodo di erogazione della RITA, attività lavorativa di ogni tipologia, in Italia o all’estero (lavoro subordinato, autonomo, assunzione di cariche sociali ecc.).

Erogazione in un’unica soluzione

La RITA, per espressa previsione normativa (art. 11, comma 4, D.Lgs. 252/2005), deve essere frazionata in più rate.

L’elemento della periodicità è considerato essenziale e imprescindibile. Pertanto, non è ammessa l’erogazione in un’unica soluzione, salvo che sia possibile effettuare almeno due rate, anche se l’aderente è prossimo al raggiungimento dell’età pensionabile.

Versamenti contributivi durante la RITA

La normativa non pone divieti a ulteriori versamenti contributivi, consentiti, sia in caso di RITA parziale (incremento del montante residuo), sia in caso di RITA totale (costituzione di un montante autonomo).

Attestazione dello stato di inoccupazione

Ai fini del requisito dell’inoccupazione, è indifferente che l’aderente sia disoccupato in senso tecnico, e cioè abbia presentato la DID, ovvero inoccupato secondo le definizioni fornite dal Ministero del Lavoro, purché lo stesso abbia cessato l’attività lavorativa svolta in precedenza.

 La differenza assume rilievo solo con riferimento alla modalità di attestazione dello stato di disoccupato e della condizione di non occupazione.

Conclusioni

La RITA rappresenta uno strumento di grande rilevanza nell’architettura previdenziale italiana:

  • consente di anticipare l’uscita dal lavoro in un contesto in cui i requisiti pensionistici di vecchiaia sono sempre più stringenti;
  • funge da ponte tra lavoro e pensione obbligatoria;
  • offre un equilibrio tra esigenze individuali di flessibilità e sostenibilità del sistema previdenziale.

La RITA è tuttavia un’opzione da valutare con molta attenzione. Infatti, il suo utilizzo comporta un effetto diretto sul montante accumulato nel fondo pensione, riducendo la prestazione complementare disponibile al momento del pensionamento.

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