Remissione in bonis. Sanzioni in F24 ELIDE
Pubblicato il 04 giugno 2018
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L’agenzia delle Entrate rende nota la variazione dell’utilizzo dei codici tributo per versare le sanzioni conseguenti a inadempienze sanate con la remissione in bonis.
La risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 ha istituito i codici tributo “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS, e “8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”.
Tali codici dovevano essere utilizzati con il modello F24.
Dall’11 giugno si versa con F24 ELIDE
Tramite la risoluzione n. 42 del 1° giugno 2018, le Entrate avvisano che dall’11 giugno 2018 i detti codici tributo vanno utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
La compilazione della sezione “ERARIO ED ALTRO”, avviene come segue:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, il codice tributo;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).
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