Relazione di revisione e giudizio sul bilancio
Pubblicato il 21 maggio 2010
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I revisori legali dei conti sono professionisti che studiano i bilanci delle aziende e, con una relazione finale, ne "certificano" l'attendibilità, a garanzia della solidità economica dell'impresa. Per svolgere questo specifico compito, gli iscritti al registro dei revisori devono rispettare particolari requisiti: di conformità ai principi di revisione e di indipendenza.
Il principio di conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea in base all’articolo 26 (paragrafi 1,2) della direttiva 2006/43/Ce, assume particolare importanza in sede di stesura della relazione annuale al bilancio che il controllore deve rilasciare. Secondo quanto previsto dallo stesso decreto legislativo n. 39/2010, la relazione deve contenere:
- un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
- uno specifico paragrafo dedicato a illustrare la portata della revisione legale svolta, mettendo in evidenza i principi di revisione osservati;
- un giudizio sul bilancio che indichi chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
Nell’articolo 14 del citato provvedimento, titolato "Relazione di revisione e giudizio sul bilancio", si legge che il revisore legale o la società di revisione legale, che sono incaricati di effettuare la revisione legale dei conti, al fine di redigere nel miglior modo possibile la relazione con cui esprimono un giudizio sul bilancio di esercizio o, eventualmente, se redatto, sul bilancio consolidato, devono ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. I documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione.
In attesa che vengano adottati da parte della Commissione Ue i principi di revisione in conformità dei quali il revisore dovrà eseguire la propria attività, la revisione legale dei conti dovrà essere svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e Ordini professionali e dalla Consob. Al momento, i principi che devono essere adottati sono quelli varati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 35 – Revisione con l’ “attestato” – Lugano, Ceppellini
- http://www.camera.it/decreto legislativo 39 del 2010
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