Reintegrazione per illecito disciplinare non contestato
Pubblicato il 12 marzo 2020
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Il licenziamento che venga intimato senza contestazione disciplinare continua, come in passato, ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione ad effetti risarcitori limitati.
Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori, infatti, la tutela reintegratoria è prevista in caso di "insussistenza del fatto contestato", che implicitamente ricomprende anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione.
E’ sulla base di questo assunto che la Corte di cassazione, con sentenza n. 4879 del 24 febbraio 2020, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato il licenziamento disciplinare che una Srl aveva irrogato ad un proprio dipendente, condannando la società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro oltre al pagamento di un’indennità in favore del medesimo.
L’annullamento è stato disposto per ritenuta insussistenza del fatto contestato, posto che le condotte imputate al dipendente - di ricatto, minaccia e lesione dell'immagine aziendale - enunciate nella missiva di licenziamento, non erano state contestate a norma dell’art. 7, Legge n. 300/1970.
Il licenziamento è stato considerato come viziato in radice per insussistenza giuridica dei fatti e per violazione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare.
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