Regolamento Organismo composizione crisi sovraindebitamento
Pubblicato il 07 aprile 2016
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ll Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con un documento del mese di marzo 2016, ha elaborato una esemplificazione dello Statuto delle associazioni tra Ordini professionali per la costituzione di un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento insieme ad una bozza del Regolamento finalizzato all'organizzazione e al funzionamento di tale Organismo. Viene, inoltre, proposta anche una bozza del regolamento di autodisciplina, che va allegato al regolamento dell'Organismo.
Come è formato l'Organismo di gestione della crisi?
Nel Regolamento si specifica che con riferimento all'iscrizione nel registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretario sociale gli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro, nel registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.
L'iscrizione di diritto potrebbe essere riconosciuta all'organismo costituito a seguito della sottoscrizione, da parte degli Ordini professionali aderenti, di un negozio associativo creato appositamente a supporto del debitore nella procedura di sobraindebitamento.
La precisazione circa la possibilità di associazione è stata avvertita dal Cndcec, in quanto nella formulazione originaria della Legge 3/2012, che ha riconosciuto ad enti pubblici la possibilità di costituire Organismi per la composizione della crisi, ciò non era esplicitamente previsto, mentre tale ulteriore opzione è sta contemplata dal successivo decreto attuativo 202/2014.
Caratteristiche dell'Organismo
L'Organismo, costituito a seguito dell'associazione tra gli Ordini, deve stabilire la propria sede presso uno degli Ordini aderenti all'iniziativa e non ha natura di ente di diritto privato "esterno" agli Ordini che partecipano all'iniziativa.
Tale Organismo è tenuto ad istituire due organi: un referente e una segreteria amministrativa, che sono i depositari delle domande pervenute e della documentazione allegata.
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