Regolamento vincolante senza trascrizione

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Regolamento vincolante senza trascrizione

Clausole contrattuali Vincolanti anche se solo menzionate

Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti, qualora, indipendentemente dalla loro trascrizione, ne sia fatto riferimento nell’atto di acquisto.

Il regolamento condominiale, dunque, seppure non inserito materialmente, deve comunque ritenersi riconosciuto ed accettato in base al semplice richiamo o alla sola menzione di esso nel contratto.

E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo le istanze di una società, avverso la sua condanna alla rimozione di alcune canne fumarie istallate presso l’unità immobiliare condominiale di cui era conduttrice.

Il divieto della posa in opera delle canne fumarie – eccepiva in proposito la ricorrente – era contenuto nel regolamento condominiale, a cui l’atto di acquisto faceva ia riferimento in modo del tutto generico; sicché detto regolamento non sarebbe stato idoneo ad imporre limitazioni inerenti i diritti d’uso delle parti comuni.

Orbene nel caso di specie - conclude tuttavia la Cassazione con sentenza n. 22310 del 3 novembre 2016, respingendo la censura – i giudici di merito hanno correttamente accertato il richiamo, nonché la vincolatività, del regolamento nei vari atti di cessione, sulla scorta dello stesso riconoscimento della circostanza da parte ricorrente. 

La Corte Suprema ha così deciso – aderendo comunque ad un orientamento ormai maggioritario - in senso opposto ad altro suo recente pronunciamento (seconda sezione civile, sentenza n. 20124 del 18 ottobre 2016), secondo cui, invece, le clausole del regolamento condominiale - siano esse impositive di una servitù ovvero di un onere o, ancora, di un’obbligazione “sulla cosa”-  per essere vincolanti devono essere trascritte nei registri immobiliari, sia in merito all'uso o al godimento delle parti comuni, sia per le limitazioni alla proprietà privata.

Stante dunque l'esistenza dell'enunciato contrasto giurisprudenziale, appare evidente la necessità di un intervento delle Sezioni Unite, onde dirimere la questione. 

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