Redditometro “a tempo”

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I coefficienti presuntivi applicati ai fini del redditometro e contenuti in decreti successivi all’anno d’imposta accertato sono legittimamente utilizzabili e non comportano applicazione retroattiva di norme. Se è così in linea generale, quando applicarli porta a determinare un reddito maggiore rispetto al reddito che si determinerebbe applicando le norme anteriori, essi rappresentano una modifica sostanziale rispetto alla legislazione precedente che, come tale, non deve trovare applicazione retroattiva. Così la Cassazione nella sentenza 10028 del 29 aprile 2009.
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