Reddito di cittadinanza, i chiarimenti dell’Inps
Pubblicato il 28 marzo 2019
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A quasi un mese dalla possibilità di presentare la relativa domanda e in attesa della erogazione agli aventi diritto, arrivano i primi chiarimenti dall’INPS sul reddito di cittadinanza, con la circolare del 20 marzo 2019, n. 43.
In dettaglio, la circolare fa il punto sui requisiti necessari, sulle modalità di calcolo dell’importo riconosciuto e sugli adempimenti che riguarderanno i percettori del sussidio e specifica che il reddito di cittadinanza è compatibile con la NASpI o altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria, fermo restando che, ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.
Il sussidio economico, spiega la circolare in commento, risulta altresì compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, come si vedrà nell’articolo.
Reddito di cittadinanza, a chi spetta
Come noto, per garantire il reddito di cittadinanza, sono stati stanziati dalla Legge di Bilancio 2019 (legge del 30 dicembre 2018, n. 145, G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018) 7,1 miliardi complessivi per l’anno in corso.
Inoltre, ai sensi del successivo decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2019), beneficiari della misura sono le persone e i nuclei familiari che risultano al di sotto della soglia di povertà assoluta che possiedono contemporaneamente una serie di requisiti:
- cittadinanza italiana (o di paesi della Ue o con permesso di soggiorno di lungo periodo), fermo restando che è necessaria la residenza in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
- la soglia massima dell’ISEE riferita al nucleo familiare non superiore a 9.360 euro;
- il valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro annui;
- il valore del patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro (20mila euro per le famiglie con persone disabili).
Per quel che riguarda, invece, i beni durevoli per richiedere il reddito di cittadinanza sarà necessario rispettare i seguenti requisiti:
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, anche di seconda mano, immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti. Sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
Reddito di cittadinanza, gli importi
Prima di analizzare il contenuto della circolare, ricordiamo che il reddito di cittadinanza si compone di due voci:
- una integrazione al reddito fino a 500 euro per un single, che diventano 900 euro per famiglie con due adulti e 2 minorenni, per raggiungere la soglia massima di 1.050 euro per nuclei con 3 adulti e 2 minorenni, a cui si aggiunge un contributo per l’affitto di 280 euro;
- si parla, invece, di “pensione di cittadinanza” relativamente alla misura riconosciuta a nuclei familiari composti esclusivamente da una persona di almeno 67 anni: in tale caso, l’integrazione al reddito per una sola persona è pari a 630 euro, per due componenti di 67 anni diventa di 882 euro, in aggiunta a 150 euro di contributo per l’affitto.
Ad ogni modo, il beneficio economico non potrà essere inferiore a 480 euro netti, la durata è di 18 mesi e alla scadenza e, se il percettore è ancora in possesso dei requisiti richiesti, la misura potrà essere rinnovata di ulteriori 18 mesi (eventuali variazioni patrimoniali o della propria condizione familiare e lavorativa dovranno essere comunicate all’INPS entro il 31 gennaio dell'anno seguente rispetto alla presentazione della domanda, pena la decadenza dal beneficio).
NB! Il reddito di cittadinanza può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, attraverso i seguenti canali:
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Reddito di Cittadinanza, compatibilità con lavoro subordinato
Come precisato in premessa, il reddito di cittadinanza è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti.
Per tale ragione, all’atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE, compilando in questo caso il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”.
In tali ipotesi, il predetto modello andrà compilato tramite i seguenti canali:
- se la domanda è presentata presso i CAF, ovvero telematicamente sul portale www.redditodicittadinanza.gov.it con SPID, il modello “Rdc/PdC – Com Ridotto” può essere compilato contestualmente alla domanda;
- se la domanda è presentata presso Poste Italiane, il modello “Rdc/Pdc - Com Ridotto” dovrà essere compilato e trasmesso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda presso il CAF.
Sempre sul punto, si precisa che nell’ipotesi di svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro, nella misura dell'80%, rileva al fine della determinazione del beneficio.
Sono irrilevanti, invece, ai fini della determinazione di spettanza del beneficio, i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia.
Il reddito di cittadinanza come strumento di politica attiva per il lavoro
Il reddito di cittadinanza non consiste esclusivamente in un bonus economico, poichè sarà collegato a percorsi di politica attiva per il lavoro, tanto che le disposizioni del decreto legge che disciplinano tali aspetti sono state definite “norme anti-divano”.
E’ stato infatti chiarito che chi ne beneficierà dovrà dedicare otto ore settimanali a lavori di utilità collettiva e non potrà rifiutare tre proposte di lavoro “eque”, pena la perdita del beneficio.
In dettaglio, l’erogazione è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, a meno che non siano già occupati, o frequentino un regolare corso di studi o di formazione, o siano pensionati, disabili, o abbiano carichi di cura (in presenza di bambini con meno di 3 anni, di disabili gravi o persone non autosufficienti).
Una volta riconosciuto il diritto a percepire il sussidio, entro 30 giorni il richiedente verrà convocato dal Centro per l’impiego, al fine di aderire ad un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale.
Allo stesso tempo, occorrerà registrarsi su una piattaforma digitale e consultarla quotidianamente come supporto nella ricerca del lavoro, dimostrando di svolgere una ricerca attiva e rispettando un diario di attività settimanali.
In sede di colloquio al Centro per l’impiego, se il soggetto risulta adeguatamente formato dovrà siglare il Patto per il lavoro (con lo stesso Centro per l’impiego o eventualmente con un’agenzia per il lavoro che si occuperà della sua ricollocazione).
Chi invece ha bisogno di ulteriore formazione, dovrà siglare il Patto per la formazione con enti di formazione bilaterale, enti interprofessionali o aziende.
Ancora, chi non è in condizione di lavorare, dovrà siglare il Patto per l’inclusione sociale che coinvolgerà sia i servizi sociali sia i Centri per l’impiego.
Si fa presente che si decade dal sussidio per i seguenti motivi:
- se non si sottoscrive il Patto per il lavoro o il Patto per l’inclusione sociale;
- se non si partecipa, senza motivo, a iniziative di formazione o politica attiva;
- se non si aderisce ai progetti di utilità sociale;
- se si rifiutano tre offerte congrue di lavoro.
Sono previste decurtazioni in mensilità per chi non si presenta alle convocazioni da parte dei Cpi (massimo due, poi scatta la decadenza).
NB! Nel decreto legge n. 4/2019 si parla di obbligo da parte del beneficiario di accettare un’offerta di lavoro “congrua”, ovvero una proposta di lavoro in linea con il curriculum e all’interno di un certo raggio chilometrico dalla residenza del beneficiario. In dettaglio, nei primi 12 mesi di fruizione sussiste l’obbligo di accettare la prima offerta di lavoro, che potrà arrivare entro 100 km o 100 minuti di viaggio. Se viene rifiutata la seconda offerta potrà arrivare entro 250 km e, se anche questa viene rifiutata, la terza offerta potrà arrivare da tutta Italia. Si segnala, tuttavia, che per le famiglie con persone disabili le offerte di lavoro non potranno mai superare i 250 km. |
QUADRO NORMATIVO Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 |
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