Redditi di natura finanziaria, il sostituto d’imposta varia a seconda del regime scelto

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Uno dei quesiti posti all’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una consulenza giuridica, è come poter individuare il sostituto d’imposta per l’applicazione delle ritenute sui redditi di natura finanziaria, quando nella riscossione interviene più di un intermediario.

L’Agenzia ha fornito chiarimenti, con la risoluzione n. 16 del 16 febbraio 2015, con la quale viene specificato che l’individuazione corretta del sostituto d’imposta nelle fattispecie indicate varia a seconda dei diversi schemi operativi adottati.

E’ precisato che se la normativa fiscale non indica uno specifico sostituto d’imposta, il ruolo ricade sulla SGR in quanto intermediario più vicino al cliente, fatta eccezione per i casi in cui il prelievo alla fonte deve essere fatto direttamente dall’emittente.

Le SGR, dunque, sono considerati sostituti d’imposta anche se nel comune modo di operare, esse si avvalgono di “conti omnibus” aperti presso un istituto bancario, con l’indicazione che si tratta di beni di terzi.

Non è esclusa, però, la possibilità di adottare un diverso schema operativo nel quale è il cliente ad aprire direttamente a proprio nome un conto corrente e un deposito titoli presso la banca e a rilasciare ad una SGR una delega a movimentare i conti nell’ambito di un contratto di gestione di portafoglio. In tal caso, l’investitore intrattiene rapporti sia con la banca che con la SGR e, quindi, l’individuazione del sostituto d'imposta per l’applicazione delle ritenute o dell’imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria dipenderà dal tipo di regime fiscale applicabile agli strumenti finanziari scelto dall’investitore.

Le possibilità sono le seguenti:

- se il cliente opta per il regime dichiarativo, gli obblighi di sostituto d’imposta ricadono sulla banca depositaria degli strumenti finanziari;
- se viene rilasciata l’opzione per il regime di risparmio amministrato, la banca depositaria dovrà fungere da sostituto d'imposta su tutti i redditi di capitale conseguiti dall'investitore;
- nel caso in cui, invece, cliente ha rilasciato alla SGR l'opzione per il risparmio gestito, la banca effettuerà le ritenute solo sui redditi di capitale per i quali non è prevista la disapplicazione del prelievo alla fonte e che non concorrono alla formazione del risultato maturato della gestione.

L’Agenzia delle Entrate fa salvi tutti i diversi comportamenti passati finora adottati dagli intermediari, a condizione che le imposte siano state correttamente versate.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 - Dividendi, il regime fiscale decide chi opera la ritenuta - Tamburro
  • ItaliaOggi, p. 23 - Il regime della gestione fa la ritenuta - Stroppa

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