Redditi di lavoro dipendente: cosa cambia con il DDL Semplificazioni

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Redditi di lavoro dipendente: cosa cambia con il DDL Semplificazioni

L’articolo 7 del disegno di legge n. 672 “Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale”, attualmente all’esame della Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), prevede alcune modifiche all’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Di seguito si illustrano le principali novità.

Principio di cassa allargato

L’articolo 51, comma 1, del TUIR prevede che si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (principio di cassa allargato).

Stando al nuovo testo previsto dal DDL Semplificazioni, le parole “entro il giorno 12” sono sostituite dalle seguenti “entro il giorno 16”, pertanto i redditi percepiti dal lavoratore entro il giorno 16 del mese di gennaio concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, dunque, imputati nel periodo d’imposta precedente.

Il disegno di legge prevede che il termine scadente in giorno festivo sarà prorogato di diritto (articolo 2963 del Codice civile) al giorno seguente non festivo.

Buoni pasto

Attualmente, la norma prevede che le somme corrisposte a titolo di buoni pasto siano esenti fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui i ticket restaurant siano riconosciuti in forma elettronica. 

Il DDL aumenta il limite di esenzione fiscale e contributiva dei buoni pasto elettronici da euro 8 a euro 10.

Novità welfare aziendale

Il welfare aziendale rappresenta l’insieme di beni e servizi che il datore di lavoro può riconoscere in favore dei propri dipendenti finalizzati al miglioramento della vita privata e lavorativa.

Tale sistema consente di abbattere il cuneo fiscale ed ottenere un risparmio degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro.

In materia di welfare aziendale, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis non concorrono a formare il reddito “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.

Il DDL aggiunge alla predetta lettera le seguenti parole “per il rimborso delle spese di affitto sostenute da studenti iscritti a corsi universitari o di istruzione tecnica superiore erogati in presenza e non esclusivamente per via telematica in atenei o fondazioni di istruzione tecnica superiore aventi sede ad una distanza superiore a 50 chilometri rispetto alla residenza dello studente iscritto, oppure percorribile con mezzi pubblici in un tempo superiore ai 60 minuti”.

Altresì, dopo la lettera f-quater, sono inserite le seguenti:

  • f-quinquies) “le somme e le spese sostenute dal datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, nonché dei familiari indicati nell'articolo 12, per la cura e l'assistenza sanitaria di animali domestici legalmente detenuti, individuati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze decreto 6 giugno 2001, n. 289”; 
  • f-sexies) “le spese rimborsate dal datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, nonché dei familiari indicati nell'articolo 12, per l'acquisto di prodotti farmaceutici e presidi sanitari non rimborsati dal servizio sanitario nazionale”.

Novità in materia di fringe benefit

Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro.

Con la legge di Bilancio 2024 sono stati rivisitati i limiti di esenzione fiscale e contributiva dei beni ceduti e dei servizi prestati dai datori di lavoro a favore di lavoratori dipendenti:

  • la soglia di esenzione è stata innalzata a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
  • la soglia di esenzione è stata innalzata a 1.000 euro per i lavoratori dipendenti senza figli fiscalmente a carico.

NOTA BENE: Il godimento dell’ulteriore innalzamento è subordinato alla dichiarazione del lavoratore di aver diritto all’innalzamento previsto dalla norma ed alla comunicazione del codice fiscale del figlio/figli a carico.

Il DDL Semplificazioni prevede l’innalzamento strutturale della soglia di esenzione del fringe benefit (attualmente di 258,23 euro) fino a 750 euro.

Trasferta

Attualmente, le indennità percepite a titolo di trasferta concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro al giorno, elevate a 77,47 per le trasferte all'estero.

Il DDL prevede l’innalzamento del limite di esenzione a:

  • 131 euro al giorno;
  • 219 euro al giorno per le trasferte all’estero.
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