Redditi certi, Gerico fuori luogo

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I giudici tributari della Ctr di Roma (sentenza n. 130 del 22 ottobre 2008), circa i redditi certificati riferiti a un promotore finanziario monomandatario la cui attività è sottoposta alla vigilanza della CONSOB sostengono che “in presenza di un unico rapporto, le provvigioni certificate dalla società mandante e dalla stessa assoggettate alla ritenuta alla fonte, appaiono molto più di una semplice presunzione di reddito realmente conseguito”. Il promotore non è tenuto a provare l’inapplicabilità dei coefficienti presuntivi o degli studi di settore, proprio per la ragione che le sue provvigioni sono certificate e sottoposte a ritenuta d’acconto. E il Fisco, in questi casi, non può emanare un avviso di accertamento che sia basato su uno strumento parametrico, né può pretendere dal contribuente che dimostri l’inesistenza di altri rapporti di mandato, vietata dalla stessa legge che regola l’attività di promotore. Questa va esercitata in via esclusiva a favore di un mandante e, appunto, svolta sotto la sorveglianza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
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