Recupero Iva limitato per le fatture non pagate

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Esistono casi particolari in cui il creditore che ha versato l’Iva dovuta a fronte dell’emissione di una fattura, per la quale non ha ricevuto poi il corrispettivo, può evitare di pagare l’imposta per mancato incasso. Il fornitore, cioè, può effettuare una variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta, nel caso in cui il totale imponibile appaia ridotto in conseguenza del mancato pagamento da parte del debitore, che è soggetto ad una procedura concorsuale oppure esecutiva rimasta infruttuosa. Chiarimenti in materia sono contenuti nella circolare n. 77/E del 17 aprile 2000, in cui si legge che due sono i presupposti necessari per poter effettuare la variazione ex articolo 26, comma 2, del Dpr 633/72: l’operazione che ha originato il credito deve essere stata fatturata e debitamente registrata; il mancato pagamento, in tutto o parte, dell’importo indicato in fattura è causato da una procedura concorsuale o esecutiva rimasta infruttuosa. Le procedure concorsuali che legittimano un recupero limitato dell’Iva sono: il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato fallimentare e il concordato preventivo. Non sono, invece, incluse nel novero le procedure che presentano finalità conservative e di risanamento dell’impresa, dal momento che esse non integrano il presupposto dell’infruttuosità. Nel corso di Telefisco 2009, i tecnici dell’agenzia delle Entrate hanno specificato che anche le ristrutturazioni dei debiti (art. 182 bis, legge fallimentare) sono escluse dalle procedure concorsuali e, dunque, non giustificano il recupero dell’Iva. Mentre, la risoluzione 195/E del 2008 ha chiarito che la notificazione del titolo esecutivo e del precetto con esito negativo non integrano il presupposto dell’infruttuosità. Come chiarito con la recente risoluzione 42/E/2009, dunque, si applica l’ordinaria disciplina dettata dall’articolo 19 del Dpr 633/72 in merito al diritto alla detrazione: di conseguenza, la variazione in diminuzione va fatta al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, oppure si sono verificati i presupposti dell’infruttuosità. Dopo questo termine, il creditore non ha più diritto a recuperare l’Iva.
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