Recesso inefficace per difetto di forma

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La sezione lavoro della Cassazione, con sentenza n. 10005 del 2009, intervenendo in merito ad un trasferimento d’azienda, spiega che è comunque tenuto al rispetto di quanto disposto con la legge 223/1991 l’imprenditore di un’azienda con più di 15 dipendenti, di cui i licenziati sono più 5, che nel cedere l’attività sceglie di risolvere il contratto e concorda con le organizzazioni sindacali le modalità di riassunzione da parte dell’acquirente dei lavoratori licenziati. In particolare, deve essere considerato l’articolo 4 della legge citata che contiene le procedure di mobilità e che non può essere superato dall’accordo con il sindacato.
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