Reato di indebita compensazione. Si applica anche ai contributi previdenziali?

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Reato di indebita compensazione. Si applica anche ai contributi previdenziali?

La possibile applicazione del reato di indebita compensazione anche ai debiti diversi da quelli fiscali, nella specie previdenziali, è affrontata dalla Corte di cassazione.

In particolare, la sentenza n. 38042 del 13 settembre 2019 limita l’ambito di operatività dell’articolo 10-quater, Dlgs n. 74/2000 - diretto a colpire chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti sopra una certa soglia - alle imposte dirette ed all’Iva, rimanendo estranei i contributi previdenziali e assistenziali.

Nei fatti, un Pm ha presentato ricorso in cassazione contro la decisione del Tribunale del riesame che ha ritenuto applicabile il delitto di indebita compensazione di imposte riferibile alle imposte dirette e all’Iva e non ad altre imposte.

A prova della configurabilità del delitto in parola anche in caso di mancato versamento di somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, il Pm fa riferimento all’ordinanza della Corte costituzionale n. 35/2018, per la quale non ci si deve fermare a considerare che la norma contempla le imposte dirette e l’Iva, ma va tenuto presente che viene fatto il richiamo all’articolo 17, Dlgs 241/1997, riguardante tutte le compensazioni con modello F24.

Ma tali affermazioni non vengono condivise dai giudici di cassazione nella sentenza n. 38042/2019.

Infatti, se è vero che il richiamato articolo 17 fa riferimento a tutti i crediti idonei alla compensazione, deve aversi riguardo, però, all’ambito in cui opera il reato di omesso versamento delle somme dovute, che attiene solamente alle imposte sui redditi e sull’Iva, non riguardando l’inadempimento riferito ad altri tributi.

Ciò è in linea anche con il fatto che la fattispecie in argomento si trova collocata all’interno di un provvedimento che disciplina i reati in materia di imposte dirette ed Iva e che le disposizioni dell’art. 13, comma 1 - riferendosi indistintamente alle fattispecie incriminatrici previste dagli art. 10-bis, 10-ter e 10-quater - disciplinano la speciale causa di non punibilità del pagamento del debito tributario in termini che non possono avere alcuna compatibilità con obblighi come quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali.

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