Reato di evasione fiscale per chi firma la quietanza di pagamento di fatture false

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L’autotrasportatore che appone la propria firma sulla quietanza di pagamento di fatture, che sapeva essere false, risponde del reato di concorso in dichiarazione fraudolenta al pari dell’imprenditore che emette le fatture stesse.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35730 depositata in data 3 ottobre 2011.

L’uomo, che effettuava il trasporto di merce presso un agriturismo, apponeva la firma per quietanza del pagamento, confermando l’avvenuta consegna. A seguito della condanna per evasione fiscale il contribuente è ricorso in Cassazione eccependo l’illegittimità dell’accusa. A sua difesa sosteneva che non poteva essere considerato un concorrente nell'emissione delle fatture né per la loro successiva utilizzazione, dal momento che l’articolo 9 del Decreto legislativo n. 74/2000 prevede che l’emittente di fatture false e il concorrente con esso non possono essere puniti a titolo di concorso nell’emissione di fatture false.

La Corte non ha accolto il ricorso, ribadendo che il divieto di concorso nei reati di emissione e utilizzazione di fatture false – previsto dal citato articolo – vale solo nei casi in cui i due soggetti sono coinvolti nella medesima operazione e fatturazione, al fine di evitare che questi debbano rispondere, oltre che del proprio reato, anche del concorso nell’utilizzazione del documento falso da parte dell’altro contribuente e viceversa.

Infatti, il presupposto dell’articolo 9 del Dlgs 74/2000 è quello di evitare che la stessa condotta sostanziale sia punita due volte e non certo quello di introdurre una deroga al principio generale in tema di concorso di più persone nello stesso reato, sancito dall'articolo 110 codice penale. Nel caso di specie - come ravvisato dai Supremi giudici – la regolarità dell’emissione della fattura prescinde dalla sottoscrizione della quietanza. Questa, infatti, può essere apposta sulla fattura stessa e ha unicamente la funzione di attestare da parte del creditore l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore.

Conclude, così, la sentenza 35730: “non può ritenersi pertanto né illogica né contraria a principi di diritto la motivazione del giudice di appello che valorizza l'attività di sottoscrizione per quietanza non già in termini di concorso nell'emissione del documento (di per sé completo ed efficace a prescindere dalla sottoscrizione) bensì di utilizzo della fattura stessa con finalità elusiva delle imposte”.
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