RdC, PdC e REM, convenzione INPS-CAF
Pubblicato il 12 agosto 2020
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Adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all’art. 3, co. 3, lett. d), del Dpr. n. 322/1998, per l’attività di raccolta e la trasmissione delle domande di Reddito di Cittadinanza (RdC), di Pensione di Cittadinanza (PdC), delle comunicazioni (modelli RdC – PdC Com) e delle domande di Reddito di emergenza (REM), per l’anno 2020
La convenzione ha validità dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020. A darne notizia è l’INPS, con il Messaggio n. 3091 del 10 agosto 2020.
Convenzione INPS-CAF per il RdC, PdC e REM
I CAF interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività d’inoltro delle suddette domande, dovranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione - Area Relazioni e Sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali, al seguente indirizzo email: “Convenzioni.CAF@inps.it”.
In base a quanto previsto dalla citata Deliberazione n. 44/2020, i pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla “Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile”, alla quale i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).
In particolare, la fattura elettronica, che dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG”, dovrà essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni – Contratti Riferimento Amministrazione” pubblicato sul sito INPS.
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