RdC e PdC, cittadini extra UE in attesa di istruzioni

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RdC e PdC, cittadini extra UE in attesa di istruzioni

Tutto fermo sul fronte RdC e PdC per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea. L’art. 2, co. 1-bis e 1-ter, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ha posto l’obbligo in capo ai predetti soggetti di produrre in fase di istruttoria, ai fini dell’accoglimento delle domande, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana. L’adempimento viene meno:

  • nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea aventi lo status di rifugiato politico;
  • qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
  • nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.

In merito a quest’ultimo punto, è demandato a decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, l’individuazione dei Paesi i cui cittadini sono esonerati dall’obbligo per oggettiva impossibilità di produrre tale documentazione.

Ciò posto, nelle more dell’emanazione del citato decreto attuativo, l’Istituto Previdenziale ha provveduto a sospendere l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari.

A renderlo noto è l’INPS, con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019. Nel documento di prassi sono stati forniti anche le novità legislative introdotte in fase di conversione in legge del cd. (“Decretone”).

RdC e PdC, ambito di applicazione

Il D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ha introdotto – a decorrere dal mese di aprile – una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, denominata Reddito di Cittadinanza.

Qualora l’agevolazione è rivolta a un soggetto di età pari o superiore a 67 anni, la misura prende il nome di Pensione di Cittadinanza. Condizione necessaria per l’accesso alle misure è la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Sono esclusi dai percorsi di politica attiva:

  • i soggetti maggiorenni già occupati o che frequentino un regolare corso di studi (in sede di conversione viene meno il riferimento anche ai corsi di formazione);
  • i percettori di RdC, titolari di pensione diretta;
  • i beneficiari della PdC;
  • i soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
  • i soggetti con disabilità.

RdC e PdC, richiesta del beneficio

Il RdC può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso:

  • le Poste S.p.A.;
  • i CAF;
  • i Patronati.

RdC e PdC, requisiti reddituali e patrimoniali

La verifica dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione dell’ISEE, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente. In particolare, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

  • un valore dell'ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. Le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità media, cosi come definita a fini ISEE, presente nel nucleo e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini RdC. La predetta soglia è incrementata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla PdC. In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini RdC, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.

RdC e PdC, composizione dell’agevolazione

Il beneficio economico si compone di due quote:

  • una componente, ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per la PdC la soglia è incrementata a 7.560 euro;
  • una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. In caso di nuclei residenti in abitazioni di proprietà, per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo, il limite è di 1.800 euro. In caso di PdC, il limite massimo è comunque pari a 1.800 euro annui.

RdC e PdC, decorrenza del beneficio

Il RdC è erogato a decorrere dal mese successivo a quello della domanda. Le informazioni contenute nella domanda devono essere trasmesse dagli intermediari all'INPS entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Inoltre, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica - entro i successivi 5 giorni lavorativi - il possesso dei requisiti per l'accesso al RdC, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. La domanda è definita entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all’Istituto Previdenziale.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 3 aprile 2019 - Reddito e Pensione di Cittadinanza, pubblicati i moduli aggiornati – Bonaddio

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