RC auto. Dal MiSE il contratto assicurativo base

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RC auto. Dal MiSE il contratto assicurativo base

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto n. 54 dell’11 marzo 2020 del ministero dello Sviluppo Economico, contenente il Regolamento con la definizione del “contratto base” dell’assicurazione obbligatoria RC auto.

Le relative disposizioni individuano e definiscono le condizioni del contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, limitatamente ai soli veicoli a motore (quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei consumatori) ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge di cui all'articolo 122 del Codice delle assicurazioni.

Sono individuate, altresì, le condizioni aggiuntive al contratto base, che possono essere liberamente offerte dall'impresa di assicurazione, ovvero le clausole limitative e di ampliamento della copertura assicurativa RC auto che incidono sulla diminuzione o aumento del premio e le ulteriori clausole di riduzione o di aumento del premio.

Nello specifico, le definizioni, le condizioni del contratto base e quelle aggiuntive sono illustrate nell’allegato A) al Decreto ministeriale.

Offerta al consumatore, modello elettronico del MiSE

Ogni compagnia di assicurazione - si legge nel decreto - determina liberamente il prezzo del contratto base e delle condizioni aggiuntive, dando evidenza della riduzione o dell'incremento del premio conseguente alla stipulazione di ciascuna di esse.

La relativa offerta andrà formulata al consumatore, obbligatoriamente, anche tramite il sito internet dell'impresa assicurativa, dandone adeguata evidenza, “eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo”.

L'offerta dovrà utilizzare il modello elettronico predisposto dal MiSE, sentito l'IVASS, così da consentire che ogni consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo.

Il modello elettronico, in ogni caso, potrà prevedere e standardizzare ulteriori specifiche contrattuali connesse a condizioni aggiuntive, e a clausole accessorie, a integrazione di quelle già contenute nell'allegato A).

Per espressa previsione finale, le disposizioni del decreto si applicano a partire dal sessantesimo giorno dalla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 17 giugno 2020.

Allegati

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