Ravvedimento. Intervento razionale e funzionale sul Manuale/Circolare di Caf/Entrate

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Ravvedimento. Intervento razionale e funzionale sul Manuale/Circolare di Caf/Entrate

Da metà aprile prenderà avvio la nuova stagione dichiarativa del 730/2017.

Un corposo manuale, nato dall'azione combinata di consulta dei Caf ed Agenzia delle Entrate, è vicino ad essere presentato, dunque ufficializzato, come da anticipazione sul quotidiano ItaliaOggi. Contiene novità di impatto sull'istituto del Ravvedimento operoso che, si sa, regolarizza errori, omissioni, versamenti carenti attraverso il pagamento spontaneo dell'imposta dovuta; degli interessi (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito); della sanzione in misura ridotta.

La novità

Ebbene, il ravvedimento operoso viene esteso ai Centri di assistenza fiscale (Caf) per il 730 precompilato. Come gli intermediari abilitati, anche i Caf che predispongono il relativo modello potranno emendare la dichiarazione fintanto che non arriva la comunicazione di irregolarità dall'Amministrazione finanziaria, senza vedersi attribuita - nuova regola del visto di conformità, contenuta nel manuale - la rideterminazione dell'imposta, che permane a carico del contribuente.

Il manuale, sotto forma di circolare congiunta cui sarà apposta la firma del direttore delle Entrate, con l'invio agli uffici fiscali sarà promosso a documento di prassi.

I passaggi chiave. Visto di conformità ed autocertificazione

Nel testo, un chiarimento riguarda il controllo documentale, durante il quale potranno essere richiesti unicamente i documenti di cui si fa menzione nella circolare, non anche documenti già in possesso dell'Amministrazione.

Sul visto di conformità, benché in capo a chi redige e trasmette la dichiarazione precompilata sia stata prevista una responsabilità ampia e totale rispetto al contribuente che si affida al professionista intermediario, il manuale precisa i limiti di questa responsabilità e dell'efficacia del visto: non trova applicazione l'attribuzione, in capo all'intermediario, di imposta, sanzioni e interessi quando proprio il Caf, dopo aver inviato il modello, si accorga di aver commesso un errore e vi ponga rimedio. Ove il professionista o il Caf si renderanno conto, ancor prima che la comunicazione di irregolarità giunga a destinazione, di aver commesso errori in merito al visto rilasciato, trasmetteranno la dichiarazione rettificativa.

Un ulteriore intervento razionalizzante e funzionale interessa le autocertificazioni, per le quali vengono precisati i confini delle responsabilità del contribuente che dà le informazioni ai Caf. Egli é:

  • responsabile della sussistenza delle condizioni soggettive attestate e delle situazioni autocertificate, allegate in un elenco al manuale;
  • parimenti responsabile della correttezza degli elementi reddituali indicati sebbene, in questo caso, il manuale precisi che vi è una ripartizione di responsabilità a seconda delle voci reddituali comunicate in modo errato.

Ultime specificazioni di rilievo sono che nel rilascio del visto di conformità non si deve riscontrare la correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente e che sulla conservazione della documentazione si fornisce l'indicazione che i dati relativi al modello 730 dovranno essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola 21 marzo 2017 - Ravvedimento operoso per l'F24 a saldo zero – G. Lupoi

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