Rateizzazioni: FAQ dalla CNCE

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Rateizzazioni: FAQ dalla CNCE

In tema di Rateizzazioni, alla luce di alcuni quesiti pervenuti, la CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) ha ritenuto preparare alcune FAQ di chiarimento.

Di seguito le informazioni che emergono dalle succitate FAQ.

Per gli intervalli temporali tra una rateizzazione e l’altra (almeno 12 mesi dopo le prime due rateizzazioni) non bisogna tener conto anche delle rateizzazioni concesse dalla Cassa anteriormente al 10 settembre 2020 concluse positivamente presso la medesima ma si dovrà tenere conto, invece, dell’eventuale rateizzazione in corso a quella data.

Se successivamente alla verifica in BNI dovesse emergere l’irregolarità dell’impresa rispetto ad una Cassa Edile/Edilcassa, la Cassa procedente dovrà prendere contatto con quest’ultima per appurare che trattasi di rateizzazione non conclusa positivamente.

Le “spese” da inserire in quota parte in ciascuna rata sono tutte quelle sostenute e/o maturate in forza di attività legate al recupero credito comprese, quindi, quelle di natura legale e/o liquidate dal giudice in decreto ingiuntivo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sull’intero importo del debito maturato nei confronti della Cassa, risultante dalla/e denuncia/e (GNF e contributi) afferenti le singole rate, rapportandoli alla data di scadenza di ciascuna rata

Gli interessi di mora, calcolati sulle singole rate, dovranno essere riconosciuti al lavoratore unitamente alla corrispondente rata/rate versata/e a copertura del GNF.

Il debito che l’impresa dovrà riconoscere all’atto della richiesta della rateizzazione è quello relativo al debito totale (accantonamenti e contributi) risultante dalle denunce, sul quale la Cassa andrà ad aggiungere gli interessi di mora e le eventuali spese.

La possibilità di richiedere nuovamente una rateizzazione decorrerà dal momento in cui l’impresa avrà sanato la posizione debitoria per la quale si è determinata la decadenza dal beneficio.

L’impresa che abbia in atto una procedura esecutiva non può beneficiare della rateizzazione.

La richiesta di rateizzazione, oltre che dall’impresa (anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale di riferimento), può essere inoltrata dal Consulente del Lavoro, purché sia delegato dall’impresa secondo le disposizioni di legge in materia.

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