Rappresentanza più flessibile
Autore: eDotto
Pubblicato il 11 aprile 2009
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Assonime illustra, con la circolare n. 16/2009, la nuova disciplina delle spese di rappresentanza contenuta nel Dm 19 novembre 2008. Secondo l’Associazione, l’obbligo di fornire una speciale documentazione per la deduzione integrale dell’ospitalità a clienti in visita presso fiere e sedi aziendali scatta solo dal 30 gennaio 2009, data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, ritiene che la definizione di spese di rappresentanza non è esaustiva, essendovi molte altre fattispecie che possono rientrare in questo concetto. Assonime, infatti, considera rientranti nella categoria anche le spese di ospitalità o simili sostenute per mantenere buoni rapporti con i rappresentanti della Pubblica amministrazione e degli enti locali, o con le associazioni sindacali e di categoria. Ribadisce che le spese di rappresentanza non sono solo quelle rivolte a clienti o potenziali clienti, ma anche a soggetti terzi. La deduzione per queste spese si applica nel limite del 5 per mille del costo del lavoro.
- ItaliaOggi, p. 30 – Indetraibilità Iva non conforme alla disciplina Ue - Ricca
- ItaliaOggi, p. 30 – Più ricavi? Più costi deducibili – Liburdi
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