Rapporto tributario concluso se il termine per impugnare è scaduto e il pagamento della cartella effettuato

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La Cassazione, con sentenza n. 17587/2010 della V Sezione civile, precisa che l’omessa impugnazione entro il termine previsto dalla legge ed il successivo pagamento della cartella determinano la perdita del diritto al rimborso.

Trattandosi di un rapporto tributario concluso, avanzare richiesta di rimborso in merito alla sanzione applicata non serve a riaprire i termini di decadenza dell’impugnazione. La vicenda vedeva il mancato pagamento nei 60 giorni, da parte di una società, della metà della maggiore imposta accertata, in coerenza del ricorso presentato e della sospensione degli avvisi di rettifica in via di autotutela, con la conseguenza della pretesa, ad opera dell'ufficio, della sanzione del 30% sull’importo dovuto.

Ma la società, con il pagamento dell’importo della cartella compresa la sanzione, rendeva quest’ultima ormai acquisita dall’Erario.

Dunque, l’azienda avrebbe dovuto pagare in pendenza di ricorso e di sospensione degli accertamenti e impugnare il provvedimento di diniego per vizi propri e non contestando la cartella non impugnata.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 4 – L’istanza tardiva blocca i rimborsi – Falcone, Iorio

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