Quota 100, chiarimenti INPS su incumulabilità e periodi di lavoro svolto all’estero

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Quota 100, chiarimenti INPS su incumulabilità e periodi di lavoro svolto all’estero

Con la circolare n. 117 del 9 agosto 2019, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti relativi a Quota 100, focalizzandosi sull’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e sulla valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della stessa.

Allo stesso tempo, vengono forniti chiarimenti in merito alla decorrenza della prestazione, specificando che, oltre ai requisiti anagrafici e contributivi, previsti dalla normativa, è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non la cessazione di una eventuale attività svolta in regime di lavoro autonomo, nel rispetto dei criteri e dei limiti indicati nella circolare.

 

Quota 100, un riepilogo

L’articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (G.U. n. 75 del 29 marzo 2019) prevede, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS nonché alla Gestione separata, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata, definita “pensione quota 100”.

A tal fine è richiesto:

  •  il perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni;
  • un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Come vedremo, fermo restando che la pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, ai fini dell’accertamento dell’incumulabilità, i titolari di pensione sono tenuti a presentare all’INPS un’apposita dichiarazione (mod. “Quota 100”), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma.

 

Quota 100 e incumulabilità con altri redditi

Nella tabella che segue è descritto il regime di incumulabilità della pensione Quota 100 con redditi di varia natura, analizzando caso per caso.

 

Quota 100 e redditi da lavoro dipendente

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata, definita “pensione quota 100”, è richiesta la cessazione di ogni forma di rapporto di lavoro dipendente.

Quota 100 e redditi da lavoro autonomo

I redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale.

Sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli ricollegabili ad un'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali.

Di seguito un elenco esemplificativo dei redditi che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:

  • compensi percepiti per l'esercizio di arti;
  • redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro (ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa e, in tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica);
  • diritti di autore;
  • brevetti.

Quota 100 e redditi derivanti da attività lavorativa autonoma occasionale

La pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui (il superamento del menzionato limite di importo determina l’incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro).

 Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia

Redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione

Ecco l’elenco tassativo dei redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:

  • indennità percepite dagli amministratori locali e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive;
  • redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro;
  • compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale;
  • indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace;
  • indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni;
  • indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario;
  • indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva;
  • redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
  • indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
  • indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

 

 

NB! Il pagamento della pensione è sospeso nell’anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro incompatibili con Quota 100, nonché nei mesi dell’anno, precedenti quello di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi.

Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell’articolo 2033 c.c. (“indebito oggettivo”) ove già posti in pagamento.

A titolo esemplificativo, se un soggetto matura il diritto alla decorrenza della pensione a giugno 2020 e compie l’età richiesta per la pensione di vecchiaia a giugno 2024, nel caso in cui:

- percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolta da gennaio a maggio 2020, la “pensione quota 100” è cumulabile nel 2020 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;

-  percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2020 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione Quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.

 

 La valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della “pensione Quota 100”

Con riferimento alla valorizzazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della “pensione Quota 100”, anche con il cumulo dei periodi assicurativi presso due o più gestioni previdenziali, la circolare esaminata chiarisce che il requisito contributivo può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell’Unione Europea di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale, fermo restando che, in tali casi, la totalizzazione è possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell’Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni.

A titolo esemplificativo, un soggetto che richieda la “pensione Quota 100” in cumulo, facendo valere in Italia periodi assicurativi nella Gestione privata (25 anni) e nella Gestione pubblica (10 anni), in aggiunta a periodi assicurativi maturati in USA (3 anni), può conseguire la pensione quota 100 (38 anni) valorizzando tali ultimi periodi assicurativi, poiché la Gestione privata, diversamente dalla Gestione pubblica, rientra nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare.

 

NB!  La contribuzione estera deve essere considerata anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera, ma non anche nel caso in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale.

Pertanto, la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi della “pensione Quota 100”, mentre la titolarità di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale preclude il conseguimento della “pensione Quota 100”.

Poiché per il conseguimento del trattamento pensionistico in esame è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, si ribadisce che la cessazione dell’attività lavorativa all’estero è equiparata alla cessazione dell’attività lavorativa svolta in Italia.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Legge n. 26 del 28 marzo 2019

INPS - Circolare n. 117 del 9 agosto 2019

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