Quarantena e malattia Covid-19, Pec agli intermediari per le rettifiche
Pubblicato il 21 luglio 2021
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Con comunicato stampa del 20 luglio scorso, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro informa i propri iscritti dell’invio di PEC da parte dell’Istituto previdenziale relativamente ai conguagli esposti sulle denunce contributive e concernenti gli eventi sospensivi contemplati dall’art. 26, commi 1, 2 e 6, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
In particolare si fa riferimento agli eventi di quarantena, lavoratori in possesso di disabilità con connotazione di gravità o di immunodepressione ovvero ai casi di conclamata malattia da Covid-19, conguagliati sul modello DM10 con il consueto codice di indennità di malattia, ancorché il messaggio INPS 23 ottobre 2020, n. 3871, abbia esplicitamente previsto diverse modalità di esposizione.
Si rammenta che, come indicato nelle predette istruzioni amministrative, riferite ai dipendenti del settore privato, gli eventi citati andavano esposti con i seguenti codici:
- MV6, nei casi di quarantena (art. 26, comma 1);
- MV7, nei casi di assenza dal lavoro per lavoratore disabile con terapie (art. 26, comma 2);
- MV8, nei casi di malattia accertata da Covid-19 (art. 26, comma 6).
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate, a partire dal periodo di competenza dicembre 2020, dovrà essere valorizzato l’elemento <CodiceCausale> come di seguito:
- S116 per gli eventi MV6;
- S117 per gli eventi MV7;
- S118 per gli eventi MV8.
Si noti, altresì, che come riportato al punto 3.2 del Messaggio INPS 23 ottobre 2020, n. 3871, nel caso in cui il datore di lavoro avesse già conguagliato l’indennità di malattia anticipata al prestatore di lavoro, si dovrà provvedere alla sistemazione degli eventi mediante la compilazione dell’elemento <MesePrecedente>, restituendo l’importo precedentemente conguagliato indicandolo con la causale “E775” (Restituzione indennità di malattia), e contestualmente riportando l’importo spettante per quarantena con i codici sopra riportati.
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