Quando il “tragitto” dà lo straordinario

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La sezione lavoro della Corte di Cassazione – sentenza n. 5496 del 2006 – afferma che il tempo impiegato per raggiungere l’ufficio rientra nell’attività lavorativa e va considerato come orario di lavoro straordinario. Ma solo quando lo spostamento è funzionale alla prestazione: ad esempio, se il dipendente, giunto in sede, viene di volta in volta inviato in diverse località.   

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