Quando corrispondere e come calcolare la tredicesima mensilità

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Quando corrispondere e come calcolare la tredicesima mensilità

A breve le elaborazioni della tredicesima mensilità. Datori di lavoro e professionisti sono chiamati ad elaborare ed a corrispondere la mensilità aggiuntiva imputabile sulla mensilità di competenza "dicembre" e correlata al periodo natalizio, la cui maturazione è, solitamente, fissata in ratei mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno.

La tredicesima mensilità rientra, come le eventuali ulteriori mensilità aggiuntive, a pieno titolo tra la c.d. retribuzione differita, essendo la stessa corrisposta in un periodo successivo a quello di maturazione.

A differenza delle ulteriori e possibili mensilità aggiuntive, la tredicesima mensilità trova sì la propria origine nella contrattazione collettiva (accordo collettivo nazionale dell’industria 5 agosto 1937), ma è stata successivamente consacrata a favore di tutti i lavoratori dipendenti con il D.R.P. 28 luglio 1960, n. 1070. La stessa, altresì, non è derogabile in pejus dalla contrattazione collettiva o aziendale.

Periodi di riferimento e modalità di calcolo

La tredicesima è una mensilità aggiuntiva che spetta nel periodo natalizio a tutti i lavoratori dipendenti. L’effettivo periodo di corresponsione è individuato dalla contrattazione collettiva ed è generalmente fissato prima del Natale al fine di assicurare una maggiore disponibilità economica nel periodo di festività.

Così come avviene per gli istituti delle ferie, dei permessi retribuiti e delle ulteriori mensilità aggiuntive, la maturazione del singolo rateo avviene per mesi interi di lavoro ovvero per frazioni pari o superiori ad un periodo di 15 giorni.

In particolare:

  • se il rapporto di lavoro si è svolto per un periodo di 12 mesi, al lavoratore dovrà essere riconosciuta la tredicesima mensilità in misura intera ovverosia per un importo pari ad una mensilità di retribuzione normalmente erogata;
  • se il rapporto di lavoro si è svolto per un periodo inferiore ai 12 mesi, al lavoratore dovrà essere riconosciuta una tredicesima mensilità riproporzionata ovverosia per un importo pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi computabili di vigenza del contratto individuale.

ATTENZIONE: L’importo lordo spettante a titolo di tredicesima mensilità deve essere riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in misura pari alle effettive ore di lavoro contrattualizzate. Nel caso in cui nel corso dell’anno ovvero nei 12 mesi di riferimento utili alla maturazione della mensilità aggiuntiva in trattazione vi siano state trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, la tredicesima mensilità dovrà essere corrisposta in misura proporzionale rispetto alla media della percentuale complessiva del rapporto di lavoro intercorso nel periodo di riferimento ovvero sommando i singoli ratei mensili nei due periodi di lavoro con orario differente.

Nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro infrannuale i ratei di tredicesima maturati devono essere corrisposti nella mensilità di competenza inerente alle ultime spettanze retributive maturate.

Dai CCNL più comuni

Abbigliamento industria

Una mensilità da erogare in coincidenza con la vigilia di Natale. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione dell’attività lavorativa nel corso dell’anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell’azienda. La frazione di mese non inferiore a due settimane verrà considerata come mese intero. Sono computate le sospensioni della prestazione dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, assenze giustificate, periodi di assenza per gravidanza o puerperio.

Alberghi

Una mensilità di retribuzione in atto da erogare in occasione delle ricorrenze natalizie. In caso di prestazioni lavorative ridotte o di rapporti cessati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per la frazione residua pari o superiore a 15 giorni. Per i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposta alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica.

Alimentari industria

Una mensilità da erogare a tutti i lavoratori in occasione del Natale. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell’anno il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno calcolate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni. I periodi di assenza per malattia o infortunio, nei limiti della conservazione del posto prevista dal CCNL, saranno utilmente computabili ai fini della tredicesima.

Chimica industria

Le aziende corrisponderanno a tutti i lavoratori in occasione del Santo Natale una tredicesima mensilità pari alla retribuzione normale mensile percepita da ciascun lavoratore alle rispettive date di maturazione. Agli effetti delle predette corresponsioni saranno considerate retribuzione normale la paga di fatto, l’eventuale indennità di turno e l’eventuale maggiorazione per orari particolari, nonché l’eventuale compenso per lavoro discontinuo, esclusa ogni altra competenza aggiuntiva. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi delle mensilità di cui sopra quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel periodo annuale cui ciascuna di esse si riferisce. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni verranno considerate a questi effetti come un dodicesimo. Le frazioni inferiori saranno trascurate. La tredicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Commercio Confcommercio

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto. In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13.ma mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell’anno corrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda. Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

Igiene ambientale

Entro il 20 dicembre di ogni anno viene corrisposta a tutti i dipendenti in servizio una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale in vigore al 1° dicembre, con esclusione dell’indennità integrativa mensile di cui all’art. 33, comma 3, lettera g) del CCNL. Il periodo di riferimento per determinare la misura spettante di tredicesima mensilità è 1° gennaio - 31 dicembre. Pertanto, in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il dipendente ha diritto a un numero di dodicesimi di tredicesima mensilità pari al numero di mesi di servizio prestato. A tal fine, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo di riferimento, la tredicesima mensilità è calcolata sui valori di retribuzione globale in atto alla data della cessazione medesima.

Metalmeccanica Industria

L’azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero. Il periodo di prova è utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Pubblici esercizi

In occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal CCNL fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di legge e/o contrattuali ivi compreso quanto previsto in materia di integrazione della indennità di malattia per le sole attività che sono tenute a versare detto contributo aggiuntivo. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposta alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica disciplinata dal presente articolo.

Studi Professionali

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione in atto. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la struttura lavorativa cosi come previsto dall’art. 113 del CCNL. Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al Titolo XXII del CCNL la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente al 20% della retribuzione.

Alcuni particolari eventi possono incidere sulla determinazione e/o maturazione della tredicesima mensilità. Se generalmente gli eventi retribuiti quali malattia, infortunio, maternità, paternità, congedo matrimoniale, congedi parentali, riposi per allattamento, permessi per donazione sangue, godimento di ferie, permessi, festività, non incidono sul computo ai fini della tredicesima mensilità, alcuni specifici periodi di assenza non risultano utili alla maturazione o, comunque, determinano in misura proporzionale una riduzione della mensilità aggiuntiva in argomento. Rientrano, in tale fattispecie le assenze a titolo di:

  • congedi di malattia del bambino;
  • periodi di aspettativa non retribuita;
  • sciopero;
  • permessi non retribuiti;
  • assenze ingiustificate;
  • periodi di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione derivanti da provvedimenti disciplinari;
  • servizio militare o civile e richiamo alle armi.

ATTENZIONE: Per gli operai dell’edilizia si rammenta che il trattamento economico spettante a titolo di gratifica natalizia è assolto dall’impresa mediante la corresponsione di un’apposita maggiorazione pari al 18,50% (10% a titolo di tredicesima e 8,5% a titolo di ferie) calcolata sulla retribuzione contrattuale per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate e per le festività. Gli importi conseguentemente accantonati e versati alla cassa edile di appartenenza (misura 14,20%) verranno erogati direttamente dall’ente predetto ai lavoratori interessati.

Voci utili al calcolo

Gli elementi retributivi utili alla determinazione della tredicesima sono, generalmente, tutte le voci aventi natura retributiva caratterizzate, congiuntamente, dalla:

  • obbligatorietà, quali elementi retributivi la cui corresponsione è imposta dalla legge o da un contratto collettivo nazionale o aziendale vincolante per le parti;
  • continuità ovverosia elementi retributivi corrisposti in maniera regolare e protratta nel tempo;
  • determinatezza, secondo cui gli elementi retributivi devono essere determinati o determinabili.

Concorrono, dunque, salvo particolari disposizioni del CCNL applicabile al rapporto di lavoro, alla determinazione della tredicesima le seguenti voci retributive:

  • la paga base o minimo contrattuale;
  • l’indennità di contingenza;
  • l’elemento distinto della retribuzione;
  • gli scatti di anzianità;
  • eventuali elementi previsti dai contratti territoriali;
  • l’indennità di funzione;
  • superminimi individuali o collettivi.

Sono, diversamente, generalmente esclusi:

  • i compensi per lavoro straordinario o supplementare;
  • le maggiorazioni o le indennità per lavoro notturno o festivo;
  • le indennità erogate a titolo saltuario;
  • le indennità di trasferta o i rimborsi spese forfettari;
  • i premi di produttività.

La tredicesima mensilità concorre, naturalmente, alla formazione dell’imponibile contributivo del mese ed è assoggettata ad imposizione fiscale ordinaria. Al riguardo si evidenzia che sulla singola mensilità aggiuntiva non trovano applicazione le detrazioni per lavoro dipendente o per carichi di famiglia, fermo restando che, in sede di conguaglio, di fine anno o di cessazione, concorrerà con gli altri redditi percepiti nel medesimo periodo d’imposta a determinare l’imposizione fiscale definitiva.

Liquidazione mensile dei ratei

Molte imprese e lavoratori pattuiscono, anche mediante accordi individuali di miglior favore, la percezione in ratei mensili della tredicesima mensilità.

Così facendo, la liquidazione del rateo di tredicesima maturato avviene mensilmente e se ne tiene traccia tra le voci di sviluppo del LUL e, conseguentemente, del prospetto paga.

Giova, però, rammentare che la retribuzione della tredicesima mensilità è quella prevista nel mese di dicembre sicché, sebbene risulti invariato il numero di ratei erogati, sarà necessario “conguagliare” gli importi già corrisposti mensilmente con l’effettiva retribuzione utile ai fini della determinazione della tredicesima mensilità del mese di dicembre, quale mensilità di scadenza prevista dalla contrattazione collettiva.

Mensilità

Retribuzione utile 13a

Rateo 13a liquidato

Gennaio

1.545,00 €

128,75 €

Febbraio

1.545,00 €

128,75 €

Marzo

1.545,00 €

128,75 €

Aprile

1.545,00 €

128,75 €

Maggio

1.545,00 €

128,75 €

Giugno

1.545,00 €

128,75 €

Luglio

1.545,00 €

128,75 €

Agosto

1.575,00 €

131,25 €

Settembre

1.575,00 €

131,25 €

Ottobre

1.575,00 €

131,25 €

Novembre

1.575,00 €

131,25 €

Dicembre

1.600,00 €

133,33 €

Totale ratei liquidati

1.559,58 €

Differenza 13a da liquidare

40,42 €

Esonero contributivo a carico dei dipendenti

Per l’anno 2023, alla tredicesima mensilità trova applicazione l’esonero contributivo sulla quota INPS ai fini IVS a carico dei lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha prorogato – di fatto – la misura già riconosciuta dalla legge di Bilancio 2022.

Ciò assunto, alla mensilità aggiuntiva in trattazione, sia essa erogata in unica soluzione che a ratei mensili, non si applicano le riduzioni contributive pari al 6% e 7% vigenti ai sensi dell’art. 39, comma 1, Decreto Lavoro, bensì i “previgenti” sgravi pari a:

  • 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile non sia superiore a 2.692 euro;
  • 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo di 1.923 euro.

Nel mese di dicembre, dunque, la verifica del rispetto delle soglie retributive deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima, considerato che l’innalzamento dell’esonero previsto dal decreto-legge n. 48/2023 opera distintamente sia sulla retribuzione del mese che sull’importo della tredicesima mensilità.

ATTENZIONE: Nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima “agevolabile” deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate moltiplicando, rispettivamente, l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.

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