Punito anche chi fa la guardia
Pubblicato il 20 febbraio 2009
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La Cassazione, con la sentenza n. 7336 del 19 febbraio 2009, ha confermato la condanna a sette anni di reclusione nei confronti di un ragazzo che aveva fatto da palo a un amico mentre, in un parcheggio, questo violentava una giovane milanese. Per la Suprema corte “il delitto di violenza sessuale di gruppo costituisce una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo della volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti”. Può, inoltre configurarsi concorso morale nello stupro in tutti i casi in cui un terzo, pur non partecipando agli atti di violenza sessuale e pur non essendo presente sul luogo del delitto, abbia istigato, consigliato, aiutato agevolato il singolo autore materiale della violenza”.
- ItaliaOggi, p. 30 – Punito anche chi fa la guardia – Alberici
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