Pubblicità e rifiuti ai giudici tributari
Autore: eDotto
Pubblicato il 14 aprile 2008
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Le pronunce di Cassazione n. 8273/08 e n. 8279/08, che in superficie esprimono un principio chiaro - quello cioè che rientrano nelle competenze del giudice tributario l’ingiunzione di pagamento relativa all’imposta sulla pubblicità e l’intimazione di pagamento per la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani - offrono, invece, spunto per tornare al tema lungamente dibattuto sulla portata della giurisdizione tributaria. Se, infatti, come originariamente formulato, l’articolo 2 del decreto legislativo 546/1992 prevedeva rientrare nella sfera d’azione tributaria le controversie con oggetto l’elencazione tassativa di tributi, questa è stata poi eliminata dall’articolo 12 della legge 448/2001, la quale ha attribuito alle Ct la competenza per “tutte le controversie aventi a oggetto tributi di ogni genere e specie”, anche i regionali, provinciali e comunali e quello per il Servizio sanitario nazionale, le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, interessi e accessori. In seguito, l’articolo 3-bis, comma 1, lettera a), del Dl 203/2005, convertito con legge 248/05, ha aggiunto alle parole “tributi di ogni genere e specie” le parole “comunque denominati”. La conseguenza è l’ampliamento della nozione di tributo, a seguito del quale le citate sentenze includono i due di cui a commento (imposta sulla pubblicità e Tarsu).
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