Provider responsabili dei messaggi presenti nei propri siti

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I soggetti esercenti attività di provider devono prestare la massima attenzione per evitare che nei siti da loro gestiti siano diffusi messaggi lesivi dei diritti delle persone. Qualora non vengano adottate particolari procedure di sicurezza i provider potranno essere chiamati a rispondere in sede civile dei danni causati dalla diffusione di illeciti informazioni recanti danni all'immagine di soggetti terzi. Lo ha sostenuto il Tribunale di Mantova nella sentenza del 26 novembre 2010 condannando il provider al pagamento del danno non patrimoniale.

I giudici hanno verificato l'attività svolta dalla società chiamata in causa accertando che essa non svolge né attività di content provider né di hosting in quanto possiede un proprio sito in cui al suo interno gli utenti possono pubblicare avvisi e messaggi. Pertanto tale attività non viene disciplinata dalle norme contenute nel D.Lgs. n. 70/2003 bensì ad essa va applicata la norma generale dell'articolo 2043 del codice civile e la società deve rispondere dei danni non patrimoniali causati dalla mancata adozione di strumenti validi ad impedire la diffusione di inserzioni lesive di diritti di terzi.
Anche in
  • Il Sole24Ore – Norme e Tributi, p. 19 - Condannato il provider disattento

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