Incarichi a medici in pensione incumulabili con quota 100, 102 e 103
Pubblicato il 27 marzo 2024
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Con il messaggio n. 1259 del 27 marzo 2024, l’Inps fornisce chiarimenti in tema di incumulabilità dei redditi derivanti dagli incarichi conferiti ai lavoratori sanitari in quiescenza per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 con i trattamenti pensionistici c.d. “precoci”.
Termine del conferimento dell’incarico
Durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, il legislatore ha adottato una serie di misure volte a sostenere economicamente il personale sanitario per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti.
In particolare, l'articolo 4, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, (c.d. decreto Milleproroghe) ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024, il termine relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari ovvero al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche se non iscritti al competente albo professionale a seguito del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
L’incumulabilità dei redditi
A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i pensionati che ricevono gli incarichi in questione vige il divieto della cumulabilità dei redditi per i seguenti trattamenti pensionistici:
- pensione “quota 100” (età anagrafica di 62 anni e 38 anni di anzianità contributiva, maturati fino al 31 dicembre 2021);
- pensione anticipata (età anagrafica di 64 anni e 38 anni di anzianità contributiva, maturati nell’anno 2022);
- pensione anticipata flessibile (età anagrafica di 62 anni e 41 anni di anzianità contributiva, richiesti per gli anni 2023 e 2024).
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