Proposta di conciliazione del giudice corredata da direttrici per le parti sull'opportunità di mediare

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Con ordinanza depositata il 24 ottobre 2013, il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, ha avanzato alle parti di una controversia in materia di responsabilità sanitaria una proposta conciliativa/transattiva ai sensi dell'articolo 185-bis del Codice di procedura civile disponendo, altresì, che, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo nei termini indicati, le parti dovranno procedere alla mediazione stragiudiziale della lite.

Nel testo del provvedimento, l'organo giudicante, pur riconoscendo che la Legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice debba essere motivata, ha indicato alcune direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria.

In particolare, è stato evidenziato che, essendo, una delle parti in causa, un'azienda sanitaria locale, “l'eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata dell'amministrazione pubblica la potrebbe esporre a danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo su una proposta del giudice o mediatoria comparativamente valutata rispetto al contenuto della sentenza”.
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