Pronti i codici per restituire i rimborsi d’imposta non dovuti

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 86 del 12 agosto 2011, istituisce i codici tributo che devono essere utilizzati dai contribuenti che sono tenuti alla restituzione spontanea dei rimborsi di imposta e di altre somme erogate dall’Amministrazione finanziaria e che sono state indebitamente percepite in tutto o in parte.

Tali codici devono essere utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”. Questo particolare modello di F24 serve per restituire l’importo del rimborso non spettante e non consente di effettuare compensazioni con i crediti eventualmente maturati. In altri termini, utilizzando il modello delega di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”, il contribuente è tenuto sempre a pagare le somme dovute anche se ha maturato dei crediti rilevanti nei confronti dell’Erario.

I codici da utilizzare nella suddetta delega di pagamento, che consentono di identificare con esattezza la tipologia delle somme da restituire, sono i seguenti:

8084” denominato “Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle entrate indebitamente percepite - IMPOSTA”;

8085” denominato “Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle entrate indebitamente percepite – INTERESSI”;

8086” denominato “Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle entrate indebitamente percepite – SANZIONI”.

Inoltre, nel compilare il modello di pagamento, il contribuente dovrà contrassegnare anche il campo “tipo” con il carattere “R” che indica la restituzione; il campo dedicato all’anno d’imposta a cui si riferisce il rimborso non spettante e il campo “elementi identificativi”, in cui indicare il tipo di imposta o tributo oggetto di indebita erogazione. La risoluzione n. 86/E riporta elencata la classificazione della tipologia a cui ci si riferisce.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 23 - Con Unico integrativo si recupera il premio - Morina
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 23 - Somme incassate per errore subito rimborsate all’Erario - T. Mor.
  • ItaliaOggi, p. 32 - Al via la restituzione dei rimborsi d’imposta - Bongi

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